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[1]I possessori di fabbricati che non uniscono alla scheda i documenti indicati nell'articolo precedente, incorrono in una sopratassa corrispondente al 10 per cento dell'imposta erariale principale di un anno sul fabbricato oggetto della denuncia.
[2]Restano ferme le altre sanzioni penali contenute nella legge 23 giugno 1873, N. 1444.
Testo in vigore dal 13 luglio 1889 al 15 luglio 1893
