Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 luglio 1889 al 15 luglio 1893. Leggi il testo vigente →

[1]I possessori di fabbricati che non uniscono alla scheda i documenti indicati nell'articolo precedente, incorrono in una sopratassa corrispondente al 10 per cento dell'imposta erariale principale di un anno sul fabbricato oggetto della denuncia.

[2]Restano ferme le altre sanzioni penali contenute nella legge 23 giugno 1873, N. 1444.

Testo in vigore dal 13 luglio 1889 al 15 luglio 1893

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1889-07-11;6214~art5 · fonte del testo

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