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[1]VITTORIO EMANUELE II

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D' ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[6]Articolo unico.

[7]Dal giorno che sara' indicato con decreto Reale e' accordata ai rivenditori dei generi di privativa sul prezzo del sale la riduzione di lire 1, 50 per ogni quintale metrico, in luogo della provvigione fissa stabilita dall'articolo 4 della legge 21 aprile 1862, n. 563.

[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia incerta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[9]Data a Firenze, addi' 2 luglio 1872.

[10]VITTORIO EMANUELE.

[11]Quintino Sella.

Testo in vigore dal 10 luglio 1872 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1872-07-02;895~art1 · fonte del testo

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