Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 16 febbraio 1942 al 16 dicembre 2009. 635 parole tolte, 20 parole aggiunte in 29 capoversi.

tolto: VITTORIO EMANUELE

tolto: PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA', DELLA NAZIONE

tolto: RE D'ITALIA E DI ALBANIA

tolto: IMPERATORE D'ETIOPIA

tolto: Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

tolto: Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

tolto: Articolo unico.

tolto: A decorrere dal 1° gennaio 1942-XX, l'aggio spettante, giusta le norme in vigore, sull'importo delle levate di valori bollati fatte presso gli Uffici del registro e presso gli Istituti di credito od Enti autorizzati alla distribuzione primaria dei valori bollati, dai rivenditori di generi di monopolio per la rivendita al pubblico, dai cancellieri giudiziari e dagli ufficiali giudiziari per gli atti dei rispettivi uffici, e da tutti gli altri distributori secondari di valori bollati diversi dai precitati rivenditori, cancellieri ed ufficiali giudiziari, compresi i privati che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, hanno diritto ad un aggio per l'acquisto di taluni tipi di valori bollati presso gli Uffici del registro e gli Istituti ed Enti sopra ricordati, e' graduato, in ciascun anno solare, al netto delle ritenute di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, secondo la seguente scala:

Mostra gli altri 21 capoversi cambiati

tolto: A. - Rivenditori di generi di monopolio:

tolto: a) fino a lire 250.000 di valori bollati prelevati nell'anno: due lire per cento;

tolto: b) per gli importi prelevati nello stesso anno, oltre lire 250.000: una lira e venticinque centesimi per cento.

tolto: B. - Cancellieri giudiziari:

tolto: a) fino a lire 50.000 di valori bollati prelevati nell'anno: centesimi settantacinque per cento;

tolto: b) per gli importi prelevati nello stesso anno, da lire 50.000 a lire 250.000: centesimi 40 per cento;

tolto: c) per gli importi prelevati nello stesso anno, oltre lire 250.000: centesimi venti per cento.

tolto: C. - Distributori secondari diversi da quelli di cui sopra alle lettere A e B e privati che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, fruiscono dell'aggio, prelevando direttamente presso gli Uffici del registro, Istituti di credito od Enti autorizzati i valori bollati, escluse le marche per l'imposta generale sull'entrata:

tolto: a) fino a lire 250.000 di valori bollati prelevati nell'anno: una lira e centesimi cinquanta per cento;

tolto: b) per gli importi prelevati nello stesso anno, da, lire 250.001 a lire 2.000.000: centesimi sessanta per cento;

tolto: c) per gli importi prelevati nello stesso anno, oltre lire 2.000.000: centesimi quaranta per cento.

tolto: D. - Incaricati ed appaltatori della riscossione dell'imposta di consumo ed incaricati della riscossione dei diritti di macellazione che a norma dell'art. 14 del R. decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762, devono provvedere anche alla riscossione dell'imposta sull'entrata per il bestiame e per i vini:

tolto: aggio di lire 1,40 per cento sugli acquisti, per qualsiasi importo delle marche prescritte, effettuati direttamente presso gli Uffici del registro, Istituti di credito od Enti della propria residenza, autorizzati alla distribuzione primaria dei valori bollati.

tolto: E. - Privati contribuenti che acquistano, direttamente presso gli Uffici del registro, Istituti di credito od Enti della propria residenza autorizzati alla distribuzione primaria dei valori bollati, le marche doppie per l'imposta generale sull'entrata, di cui al R. decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940-XVII, numero 762:

tolto: aggio di lire una per cento sull'importo delle marche acquistate a condizione che l'acquisto non sia, di volta in volta, d'importo inferiore alle lire 5000.

tolto: E' abrogata ogni disposizione contraria a quelle contenute nel presente articolo.

tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

tolto: Data a Roma, addi' 22 gennaio 1942-XX

tolto: VITTORIO EMANUELE

tolto: MUSSOLINI - DI REVEL

tolto: Visto, il Guardasigilli: GRANDIaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1942-01-22;26~art1 · fonte del testo

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