Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 gennaio 1918 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

[2]Luogotenente Generale di Sua Maesta'

[3]VITTORIO EMANUELE per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

[4]RE D'ITALIA

[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[6]In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;

[7]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[8]Articolo unico.

[9]La facolta' concessa al Governo del Re colla legge 26 luglio 1917, n. 1218, per l'esercizio provvisorio del bilancio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1917-918 e' prorogata sino a che non siano tradotti in legge gli stati di previsione presentati alla Camera dei deputati nella seduta del 12 dicembre 1916, e in ogni modo non oltre il 31 dicembre 1917. 1

[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[11]Data a Roma, addi' 28 ottobre 1917.

[12]TOMASO DI SAVOIA.

[13]Sonnino.

[14]Visto, Il guardasigilli: Sacchi.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 3 gennaio 1918, n. 4

1

La L. 3 gennaio 1918, n. 4 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il termine indicato dalla legge 28 ottobre 1917, n. 1775, riguardante l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'anno finanziario 1917-918, e' prorogato sino a che gli stati medesimi non siano approvati per legge".

Testo in vigore dal 25 gennaio 1918 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 gennaio 1918

Confronto con la versione in vigore dal 5 novembre 1917 al 25 gennaio 1918.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 3 gennaio 1918, n. 4

    La L. 3 gennaio 1918, n. 4 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il termine indicato dalla legge 28 ottobre 1917, n. 1775, riguardante l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'anno finanziario 1917-918, e' prorogato sino a che gli stati medesimi non siano approvati per legge".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1917-10-28;1775~art1 · fonte del testo

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