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[1]TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
[2]Luogotenente Generale di Sua Maesta'
[3]VITTORIO EMANUELE per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[4]RE D'ITALIA
[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[6]In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
[7]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[8]Articolo unico.
[9]La facolta' concessa al Governo del Re colla legge 26 luglio 1917, n. 1218, per l'esercizio provvisorio del bilancio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1917-918 e' prorogata sino a che non siano tradotti in legge gli stati di previsione presentati alla Camera dei deputati nella seduta del 12 dicembre 1916, e in ogni modo non oltre il 31 dicembre 1917. 1
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a Roma, addi' 28 ottobre 1917.
[12]TOMASO DI SAVOIA.
[13]Sonnino.
[14]Visto, Il guardasigilli: Sacchi.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 3 gennaio 1918, n. 4
1La L. 3 gennaio 1918, n. 4 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il termine indicato dalla legge 28 ottobre 1917, n. 1775, riguardante l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'anno finanziario 1917-918, e' prorogato sino a che gli stati medesimi non siano approvati per legge".
Testo in vigore dal 25 gennaio 1918 al 16 dicembre 2009
