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[1]TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

[2]Luogotenente Generale di Sua Maesta'

[3]VITTORIO EMANUELE per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

[4]RE D'ITALIA

[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[6]In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;

[7]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[8]Articolo unico.

[9]La facolta' concessa al Governo del Re colla legge 26 luglio 1917, n. 1218, per l'esercizio provvisorio del bilancio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1917-918 e' prorogata sino a che non siano tradotti in legge gli stati di previsione presentati alla Camera dei deputati nella seduta del 12 dicembre 1916, e in ogni modo non oltre il 31 dicembre 1917.

[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[11]Data a Roma, addi' 28 ottobre 1917.

[12]TOMASO DI SAVOIA.

[13]Sonnino.

[14]Visto, Il guardasigilli: Sacchi.

Testo in vigore dal 5 novembre 1917 al 25 gennaio 1918

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1917-10-28;1775~art1 · fonte del testo

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