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[1]A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, la ditta Pirelli e C. fara' il deposito di L. 18,750 (diciottomila settecentocinquanta) in cartelle del Debito dello Stato al valore di borsa secondo il listino della borsa di Roma del giorno precedente a quello del deposito. E' inteso che la ditta ne sara' proprietaria e riscuotera' le cedole delle cartelle cosi' depositate.
[2]Allo spirare della convenzione la cauzione sara' restituita alla ditta, se essa avra' adempiuto regolarmente a tutti i suoi obblighi.
Testo in vigore dal 9 aprile 1915 al 16 dicembre 2009
