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[1]UMBERTO I.
[2]per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[3]RE D' ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]Al comune di Vittorio e' concesso di fare una lotteria nazionale di un milione di biglietti da lire una cadauno, per far fronte alle spese incontrate per opera di pubblica utilita'. 1
[8]Detta lotteria sara' esente della meta' della tassa del 10 per cento stabilita dall'art. 1 della legge 2 aprile 1886 n. 3754 (serie 3ª, allegato C) e il piano relativo dovra' essere approvato dal Ministero delle finanze.
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a Monza, addi' 28 giugno 1892.
[11]UMBERTO.
[12]Giolitti.
[13]Visto, il Guardasigilli: Bonacci.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Legge 5 luglio 1906, n. 312
1La Legge 5 luglio 1906, n. 312 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La lotteria nazionale di un milione di biglietti, da lire una cadauno, concessa alla citta' di Vittorio con la legge 28 giugno 1892, n. 313, e' convertita in tombola telegrafica con esenzione da ogni tassa e diritto erariale, e il piano relativo dovra' essere approvato dal Ministero delle finanze".
Testo in vigore dal 28 luglio 1906 al 16 dicembre 2009
