Art. 2 (Convenzione)
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[1]Sara' istituita una sezione di ingegneria chimica presso la scuola di applicazione per gli ingegneri annessa all'Universita' di Padova, per conferimento del diploma di laurea in ingegneria chimica. A tale scopo i due insegnanti di chimica applicata di applicazioni di geometria descrittiva gia' esistenti saranno sostituiti con quelli di chimica industriale e di chimica metallurgica e metallografia. L'ordinamento della nuova sezione ed ogni sua eventuale modificazione dovranno essere approvati con decreti Reali.
[2]La maggiore spesa determinata dalla costituzione della predetta sezione non potra' superare la somma di L. 30.000 che sara' iscritta in aggiunta degli attuali stanziamenti nel bilancio del Ministero della istruzione pubblica a cominciare dall'esercizio 1920-921.
Testo in vigore dal 19 dicembre 1921 al 16 dicembre 2009
