Art. 12 (Convenzione)
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Il Consiglio d'amministrazione:
- a)detta il regolamento dell'Istituto il quale determinera' anche le attribuzioni del presidente del Consiglio relativo alla gestione dell'Istituto;
- b)nomina il direttore ed il personale insegnante, aiuto, assistente, tecnico e inserviente dell'Istituto, secondo le norme del regolamento e ne fissa gli stipendi e gli emolumenti;
- c)esercita il potere disciplinare sul direttore e sul personale dell'Istituto;
- d)amministra le rendite dell'Istituto.
Testo in vigore dal 19 dicembre 1921 al 16 dicembre 2009
