Art. 10 (Convenzione)
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[1]Il Consiglio di amministrazione e' composto:
[2]dal direttore della R. Scuola per gli ingegneri, che lo presiede;
[3]da due rappresentanti eletti dal Consiglio dei professori della Scuola degli ingegneri, che non siano insegnanti o direttori di laboratori nell'Istituto;
[4]dall'intendente di finanza per la provincia di Padova;
[5]dal sindaco di Padova;
[6]dal presidente della Deputazione provinciale di Padova;
[7]dal presidente della Camera di commercio di Padova;
[8]dal presidente della Cassa di risparmio di Padova;
[9]da due rappresentanti eletti dai soci fondatori di cui all'articolo 15, con votazione indetta dal prendente del Consiglio di amministrazione.
[10]La votazione potra' farsi a domicilio.
[11]I rappresentanti dei soci fondatori restano in carica per un quinquennio, e sono rieleggibili.
Testo in vigore dal 19 dicembre 1921 al 16 dicembre 2009
