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[1]UMBERTO I.
[2]per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]Il Governo del Re, nell'eseguire la legge 14 luglio 1889 n. 6280, avra' facolta', d'accordo col comune interessato, di sostituire ad una o piu' delle opere da detta legge tassativamente stabilite per un determinato porto, una o piu' opere portuali riconosciute maggiormente utili, a condizione che si debbano eseguire a vantaggio dello stesso porto ed esigano spesa non maggiore di quella autorizzata dalla citata legge. Qualora le opere da farsi importassero spesa maggiore, esse potranno venir eseguite nel solo caso che gli enti interessati si obblighino contrattualmente a sostenere la maggior spesa o ne anticipino a forma di legge il pagamento.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 6 agosto 1893.
[10]UMBERTO.
[11]Genala.
[12]Visto, Pel Guardasigilli: Santamaria-Nicolini.
Testo in vigore dal 18 agosto 1893 al 16 dicembre 2009
