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Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 18 agosto 1893 al 16 dicembre 2009. 1542 parole tolte, 20 parole aggiunte in 40 capoversi.

tolto: La concessione sara' fatta per decreto Reale, sopra proposta del Ministero dei Lavori Pubblici, udito il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici ed il Consiglio di Stato.

tolto: Per l'amministrazione del Consorzio di esecuzione, e per la direzione dei lavori verra' costituito un Comitato composto dei delegati della provincia, dei comuni e degli interessati.

tolto: Il numero dei membri che dovranno comporre il Comitato, e il modo di procedere alla loro elezione verranno stabiliti nel decreto Reale che accorda la concessione.

tolto: I delegati nomineranno il presidente del Comitato nel loro seno a maggioranza assoluta dei votanti.

tolto: Il Governo vigilera' l'andamento tecnico ed amministrativo del Consorzio, mediante un suo delegato, nominato con decreto ministeriale, il quale potra' assistere alle adunanze del Comitato e dell'assemblea del Consorzio.

tolto: Fino alla promulgazione di una legge che disciplini altrimenti i Consorzi, le deliberazioni del Comitato saranno soggette alle prescrizioni della legge 10 febbraio 1889, sulle deliberazioni dei Consigli e delle Giunte comunali, in quanto queste siano applicabili, escluse pero' le disposizioni degli articoli 159 e 160. Sono obbligatori i Consorzi per l'esecuzione e manutenzione delle opere di bonifica di prima categoria.

tolto: Art. 2. Il decreto di concessione stabilira' il tempo nel quale dovranno essere iniziati e compiuti i lavori e determinera' i casi di decadenza della concessione.

tolto: Art. 3. I progetti, cosi' di massima, come di esecuzione, e tutti i progetti di opere addizionali, varianti e modificazioni riconosciute necessarie all'atto della esecuzione, dovranno essere approvati, eseguiti e collaudati con le stesse norme tecniche ed amministrative che sono prescritte per i lavori da eseguirsi a cura diretta del Ministero dei Lavori Pubblici.

Mostra gli altri 32 capoversi cambiati

tolto: Il Comitato, sotto l'osservanza delle prescrizioni, di cui l'ultimo alinea dell'art. 1, potra' deliberare che gli appalti dei lavori anziche' all'asta pubblica, seguano a licitazione o trattativa privata.

tolto: Se pero' l'appalto sara' fatto a trattativa privata, il contratto dovra' riportare l'approvazione del Ministro dei Lavori Pubblici.

tolto: Art. 4. Al concessionario che avra' ottenuto di eseguire opere di bonifica di prima categoria, valendosi delle disposizioni della presente legge, lo Stato corrispondera' per un tempo non minore di 25 anni, ne' maggiore di 50, una annualita' fissa ed invariabile, che sara' stabilita all'atto di concessione nella seguente misura percentuale del capitale necessario per l'esecuzione della bonifica: per 25 anni... L. 3,50 » 30 »... » 3,25 » 35 »... » 3,05 » 40 »... » 2,90 » 45 »... » 2,80 » 50 »... » 2,75

tolto: L'annualita' sara' calcolata in base al costo presunto complessivo delle opere concesse, stabilito di comune accordo fra il concessionario e il Governo, comprendendovi tutte le spese di studi, progetti, amministrazione, personale di direzione, sorveglianza, nonche' quelle occorrenti per la classificazione dei terreni bonificati a senso degli articoli 10 e 51 della legge 25 giugno 1882.

tolto: Per le maggiori spese o perdite non previste, che possano occorrere per la esecuzione dei lavori, da qualunque causa o ragione esse dipendano, non esclusi la forza maggiore e il caso fortuito, il presunto costo complessivo verra' aumentato del 12 per cento.

tolto: Qualunque sia il costo effettivo delle opere eseguite, i concessionari non avranno mai diritto di pretendere ulteriori compensi o indennita', ne' di chiedere che la predetta annualita' sia aumentata nell'importo o prolungata nella durata.

tolto: Qualora pero' a raggiungere lo scopo della bonifica, il quale dovra' essere esattamente e chiaramente determinato nell'atto di concessione, fossero riconosciute indispensabili altre opere interamente nuove e in nessun modo contemplate nei progetti allegati ad esso atto, il Governo, dopo aver accertato le necessita' di coteste opere e la relativa spesa, avra' facolta' di concederne la esecuzione ai concessionarii mediante atto complementare della primitiva concessione, con le stesse norme e alle stesse condizioni da questa stabilite, contro il pagamento da parte dello Stato di una serie di annualita' complementari, da determinarsi, per l'importo o per la durata, sulle stesse basi adottate nel Patto originale di concessione.

tolto: Queste annualita' saranno dovute al concessionario della bonifica, di cui all'art. 1°.

tolto: Il contributo dovuto per queste opere dalle provincie e dai comuni a senso dell'art. 9 della legge 25 giugno 1882 n. 869, potra' essere convertito in corrispondenti annualita' che comprendano ammortamento del capitale ed interessi.

tolto: Alle opere di bonificazione, eseguite dai Consorzii ai sensi della presente legge, non saranno applicabili ne' le disposizioni contenute nel secondo, terzo e quarto alinea dell'art. 9, ne' quelle dell'art. 11 della legge 25 giugno 1882 n. 869.

tolto: Art. 5. Le annualita' dovute dallo Stato e le quote dovute dalle provincie e dai comuni potranno essere vincolate a favore degli Istituti o dei privati che anticiperanno ai concessionari, le somme occorrenti per la esecuzione delle opere, e alle rispettive scadenze potranno essere versate direttamente agli Istituti o privati sovventori.

tolto: I Consorzi degli interessati potranno ammortizzare il loro debito anche mediante delegazioni sulle tasse consorziali rilasciate a favore degli Istituti o privati sovventori.

tolto: Art. 6. Le opere di bonificazione, eseguite a norma dei precedenti articoli, potranno essere distinte in piu' parti.

tolto: Mano mano che ciascheduna giungera' a compimento, saranno, dal Genio civile, ad istanza del concessionario, verificati i lavori eseguiti, in confronto ai progetti approvati e collaudati, secondo le norme stabilite dalla legge delle opere pubbliche 20 marzo 1865, titolo VI, capo III. Il pagamento della rispettiva quota annua decorrera' e sara' fatto nell'anno finanziario successivo alla data del collaudo. Il collaudo dovra' essere compiuto nei tre mesi successivi al giorno in cui il Consorzio avra' trasmesso al Ministero dei Lavori Pubblici, e completati, occorrendo, gli atti della liquidazione finale.

tolto: Quando non sia possibile di suddividere l'opera in parti collaudabili separatamente, e per la regolare esecuzione di essa sia necessario un periodo di tempo superiore a due anni, verra' stipulato in favore del concessionario, a cominciare da questo termine uno speciale compenso per la maggiore spesa del servizio del capitale che rimane per piu' lungo tempo a suo carico esclusivo.

tolto: Questo compenso straordinario sara' pagato al concessionario anno per anno, in ragione del 2 per cento dello importo delle opere effettivamente eseguite e cessera' non appena sia stato fatto ed approvato il collaudo.

tolto: Sopra domanda del concessionario il Governo rilasciera', di trimestre in trimestre, il certificato dell'importo delle opere effettivamente eseguite.

tolto: Compiuta l'opera e proceduto all'accertamento di cui l'art. 48 della legge 25 giugno 1882 n. 869, saranno fatte la liquidazione finale e la collaudazione definitiva di tutta la bonifica, secondo le norme stabilite dalla legge sulle opere pubbliche del 20 marzo 1865, ed i proprietarii secondo le norme stabilite dall'art. 50 della citata legge 25 giugno 1882, provvederanno alla conservazione e manutenzione dell'opera.

tolto: Art. 8. Per la esecuzione delle opere di prima categoria dove il territorio interessato e' per intero compreso nel perimetro di un Consorzio legalmente costituito e gia' regolato dalle disposizioni delle vigenti leggi, il detto Consorzio funzionera' anche quale Consorzio speciale di bonifica, a senso della legge 25 giugno 1882 n. 869.

tolto: Se il territorio interessato nell'opera della bonifica non si trova nelle sovraccennate condizioni, o e' diviso fra diversi Consorzi, la costituzione del Consorzio speciale di esecuzione e' obbligatoria e sara' fatta per decreto Reale.

tolto: Le stesse disposizioni valgono anche per il Consorzio di manutenzione, da costituirsi a senso dell'art. 50 della legge 25 giugno 1882 n. 869.

tolto: Art. 11. Per le opere di prima categoria che verranno concesse e iniziate durante il decennio, dalla promulgazione della presente legge, e che saranno compiute entro il quindicennio, l'annualita', di cui all'art. 4°, verra' a profitto del concessionario, aumentata di due decimi.

tolto: Art. 14. Ai Consorzi legalmente costituiti che godono dei privilegi fiscali per l'esazione dei contributi consorziali, a vece dell'ipoteca, e' data facolta' di vincolare le rate delle tasse a garanzia dei mutui contratti, sia per la esecuzione delle nuove opere di bonifica, sia pel complemento di quelle gia' esistenti, nonche' per la conversione dei debiti fatti anteriormente alla legge del 23 giugno 1882. Questi mutui non possono essere stipulati che dopo la preventiva approvazione da parte della Giunta provinciale amministrativa, il cui decreto sara' allegato al contratto e ne formera' parte integrante.

tolto: Art. 15. Nel caso dell'articolo precedente, qualora l'amministrazione dei Consorzi mutuatari ometta per qualsiasi motivo d'imporre sui fondi consorziali i contributi necessari per estinguere le passivita' predette, la Giunta provinciale amministrativa stanziera' d'ufficio la somma corrispondente nel bilancio del Consorzio, e provvedera' per la riscossione a mezzo degli esattori comunali, o di un esattore speciale, mettendo le spese occorse per questa operazione a carico del Consorzio.

tolto: Lo stanziamento d'ufficio non sara' inferiore all'annualita' dovuta secondo il contratto approvato a forma del precedente articolo.

tolto: Le obbligazioni assunte dal Consorzio dei proprietari interessati costituiscono un peso dei fondi in esso compresi, e le contribuzioni dell'anno in corso e dell'antecedente, imposte secondo la classifica, costituiscono un credito privilegiato sopra ogni altro dopo il tributo fondiario, anche per fatti anteriori al trapasso della proprieta'.

tolto: Art. 16. Il Governo del Re e' autorizzato a modificare o abolire la clausola che nel secondo elenco delle bonificazioni di prima categoria e' posta all'esecuzione delle opere indicate al n. 2 in provincia di Caserta (Valli del Liri e del Volturno) ed al n. 17 in provincia di Siracusa (pianura di Bucachemi).

tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

tolto: Data a Roma, addi' 6 agosto 1893.

tolto: UMBERTO.

tolto: Genala. Grimaldi.

tolto: Visto, Il Guardasigilli: Santamaria-Nicolini.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1893-08-06;463~art1 · fonte del testo

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