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[1]UMBERTO I
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E' data facolta' al Governo di ripartire in rate eguali bimestrali nel seiennio dal 1881 al 1886 nei comuni indicati nell'allegato A l'ammontare delle imposte dirette erariali di cui venne sospesa l'esazione a tutto il 1880 in seguito alla legge 28 giugno 1879, u. 4943.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 24 marzo 1881.
[10]UMBERTO.
[11]A. Magliani.
[12]Visto, il Guardasigilli: T. Villa.
Testo in vigore dal 29 marzo 1881 al 16 dicembre 2009
