Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
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2 versioni dal 1902
Confronto con la versione in vigore dal 24 giugno 1902 al 16 dicembre 2009. 5439 parole tolte, 20 parole aggiunte in 171 capoversi.
tolto: Nel testo unico delle leggi per la riscossione delle imposte dirette, approvato col R. decreto 23 giugno 1897, n. 236, sono sostituiti od aggiunti i seguenti articoli:
tolto: TITOLO I.
tolto: Degli esattori comunali e consorziali.
tolto: Art. 3. - L'esattore comunale o consorziale e' retribuito dal Comune o dai Consorzi dei Comuni mediante aggio, che in niun caso puo' superare la misura del 6 per cento.
tolto: La durata del contratto esattoriale e', per regola, di 10 anni.
tolto: Per le esattorie, alle quali e' richiesta una cauzione in somma superiore a L. 500,000, il contratto puo' essere rescisso alla scadenza del primo quinquennio per denuncia di una delle parti contraenti. La denuncia deve essere notificata all'altra parte, a pena di decadenza dal diritto di chiedere la rescissione, non piu' tardi del 30 giugno del quarto anno del decennio.
tolto: La deliberazione, con la quale il Consiglio comunale o la Rappresentanza consorziale dichiara di voler rescindere il contratto alla scadenza del primo quinquennio, deve essere approvata dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.
tolto: L'esattore e' nominato per concorso ad asta pubblica.
tolto: Puo' anche essere nominato dal Consiglio comunale o dalla Rappresentanza consorziale, sopra terna proposta dalla Giunta comunale o da una delegazione della Rappresentanza consorziale, quando quello o questa trovi conveniente codesta nomina.
tolto: Puo' infine essere confermato in carica per un decennio o per un quinquennio, alle stesse condizioni od a quelle che saranno fissate dal Consorzio o dal Comune, senza aprire concorso per terna o per asta, purche' le condizioni del contratto non sieno per nessun rispetto piu' onerose pei contribuenti di quelle del contratto vigente.
tolto: La scelta del modo di nomina e la misura massima dell'aggio, sul quale deve aprirsi l'asta, o conferirsi l'esattoria sopra terna o per conferma, sono deliberate dal Consiglio comunale o dalla Rappresentanza consorziale sette mesi almeno prima del giorno in cui debba aver principio il contratto di esattoria.
tolto: Nel caso di nomina sopra terna, o per conferma, la misura massima dell'aggio non puo' oltrepassare il 3 per cento, salvo il disposto dell'articolo 12.
tolto: Il contratto deve, in ogni caso, riportare l'approvazione del Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.
tolto: L'esattore consorziale tiene la gestione distinta per ciascun Comune.
tolto: Art. 5. - L'esattore riscuote tutte le imposte dirette erariali, e le sovrimposte e tasse comunali e provinciali, ordinarie e straordinarie, in conformita' ai ruoli consegnatigli.
tolto: La consegna dei ruoli esecutivi, controfirmati dall'agente delle imposte e dal Sindaco, e dei quali l'esattore rilascia ricevuta, lo costituisce debitore dell'intero ammontare risultante dai ruoli medesimi.
tolto: Risponde, a suo rischio e pericolo, del non riscosso come riscosso.
tolto: L'esattore riscuote inoltre col medesimo aggio stabilito per l'imposta principale.
tolto: a) Le sovrimposte, le tasse e i contributi a favore dei Consorzi speciali e degli altri Enti, che dalle particolari leggi siano o saranno autorizzati a farli riscuotere anche dall'esattore con le norme stabilite per l'esazione delle imposte dirette;
tolto: b) Le altre tasse ed entrate patrimoniali dei Comuni e dei Consorzi comunali, in conformita' delle leggi vigenti, o di quelle che venissero promulgate durante il contratto esattoriale, quando tale metodo di esazione sia imposto a Comuni o Consorzi con decreto motivato del Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa, per una o piu' tasse o entrate determinate.
tolto: Per tutte queste entrate, tasse e sovrimposte, l'esattore risponde, a suo rischio e pericolo, del non riscosso per riscosso, in quanto cio' sia stabilito dal contratto esattoriale.
tolto: Art. 12. - Quando riesca inutile il secondo esperimento, si procede alla nomina dell'esattore sopra terna, come e' disposto dall'articolo 3; la nomina pero' puo' essere fatta anche per un tempo minore di dieci anni, e la misura massima dell'aggio oltrepassare il 3 per cento.
tolto: Art. 13. - Se il Comune o Consorzio non provvede nel senso prescritto dal Regolamento alla nomina dell'esattore, il Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvede d'ufficio per un anno.
tolto: Se entro quest'anno il Comune o Consorzio non provvede, il Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa, ha facolta' di provvedere d'ufficio per il tempo che rimane a compiere il quinquennio od anche il decennio in corso, per tutti gli effetti di questa legge e coll'aggio, che a carico del Comune o del Consorzio il Prefetto stesso avra' determinato, nei limiti di cui nel primo comma dell'articolo 3.
tolto: In questo caso il Prefetto avra' anche la facolta', sentita la Giunta provinciale amministrativa, di riunire in uno o piu' Consorzi quei Comuni pei quali debba provvedere.
tolto: Art. 14. Non possono essere esattori:
tolto: 1. I membri del Parlamento e quelli della Giunta provinciale amministrativa;
tolto: 2. I pubblici impiegati in attivita' di servizio, sotto pena di decadenza dall'impiego;
tolto: 3. I ministri dei culti;
tolto: 4. I consiglieri e gl'impiegati della Provincia, del Comune, del Consorzio, pel quale funziona l'esattoria e col quale essa ha relazioni permanenti, anche se scaduti d'ufficio, quando, avendo avuto parte nell'Amministrazione, non ne abbiano reso i conti:
tolto: 5. I congiunti sino al secondo e gli affini di primo grado con alcuno dei membri della Giunta provinciale amministrativa, della Giunta municipale, della Rappresentanza consorziale, o coi segretari comunali dei Comuni interessati;
tolto: 6. Coloro che in precedenti gestioni col Comune sono incorsi in alcuna delle pene disciplinari stabilite dalla presente legge;
tolto: 7. Coloro che sono in lite col Comune in dipendenza di precedente gestione;
tolto: 8. Coloro che per legge e per decreto del giudice non hanno la libera amministrazione dei loro beni, ovvero sono in istato di fallimento dichiarato, finche' non abbiano pagato intieramente i loro creditori;
tolto: 9. I condannati per delitti punibili con l'ergastolo, con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la reclusione o con la detenzione per un tempo non inferiore nel minimo ai tre anni, ed i condannati a qualsiasi altra pena, eccetto l'arresto non superiore a cinque giorni e l'ammenda non superiore a lire cinquanta nel loro massimo, per furto, per falsita', per truffa, per appropriazione indebita o per altra specie di frode, per prevaricazione od altri reati degli ufficiali pubblici nell'esercizio delle loro funzioni.
tolto: Art. 15. - Durante l'esattoria, i congiunti sino al secondo e gli affini di primo grado coll'esattore non possono essere chiamati a far parte della Giunta provinciale amministrativa, della Giunte comunali o delle Rappresentanze consorziali, ne' essere nominati segretari dei Comuni interessati.
tolto: Scoprendosi la preesistenza o verificandosi la sopravvenienza durante l'esattoria, di alcuno dei casi contemplati dall'articolo 14, il Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa, sopra istanza dei Comuni interessati od anche di ufficio, con ordinanza motivata, provvede al servizio dell'esattoria, a norma di questa legge, a carico dell'esattore, per mezzo di speciale sostituto, e promuove, ove occorra, la rescissione del contratto avanti l'Autorita' giudiziaria.
tolto: Art. 16. - Entro un mese dalla nomina e prima di entrare in ufficio, l'esattore presta una cauzione in numerario, o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, ovvero mediante ipoteca su beni stabili. Il valore complessivo della cauzione deve corrispondere all'ammontare di una rata delle imposte erariali e delle sovrimposte e tasse comunali e provinciali riscuotibili per ruoli, nonche', per le altre riscossioni e servizi di cassa, alla somma che verra' determinata dalle Rappresentanze comunali o consorziali e dagli altri Enti interessati nell'esattoria.
tolto: Per l'adempimento degli obblighi del contratto, l'esattore, oltre che con la cauzione, risponde con tutti i suoi beni, applicandosi anche a questi, ove occorra, la stessa procedura esecutiva a cui soggetta la cauzione.
tolto: Art. 17. - La cauzione puo' essere prestata dall'esattore anche per mezzo di terze persone, ma sempre nei modi stabiliti nell'articolo precedente.
tolto: La cauzione in beni stabili dev'essere accompagnata da tutti gli atti e documenti necessari a comprovare la proprieta', lo stato ipotecario e il valore degli stabili, che puo' essere accertato anche mediante stima; i terreni non si ammettono che per i due terzi del loro valore, e i fabbricati per la meta', e sul valore cosi' stabilito si determina la cauzione, avuto riguardo alle passivita' inscritte.
tolto: I titoli pubblici si valutano al corso medio del semestre anteriore a quello in cui ha luogo l'aggiudicazione, e vengono ammessi per nove decimi del dotto valore.
tolto: Art. 18. - Se la cauzione offerta non e' giudicata sufficiente dalla competente Autorita' amministrativa, ovvero se nel corso del contratto viene ad essere, per qualunque causa, diminuita di valore, l'esattore deve completarla in un termine non maggiore di quindici giorni nel primo caso e di trenta giorni nel secondo dalla notificatagli insufficienza o diminuzione. Questo termine puo' essere, per giusti motivi, prorogato rispettivamente di quindici o di trenta giorni dal Prefetto, sentiti l'Intendente di finanza e il ricevitore provinciale.
tolto: Nel caso di ritardo oltre il termine stabilito o prorogato nel completare la cauzione, si procede a nuova aggiudicazione dell'esattoria a carico dell'esattore, che decade immediatamente da ogni diritto, perde il deposito dato in garanzia, e risponde delle spese e dei danni.
tolto: Nel caso di ritardo, oltre il termine stabilito o prorogato, a riparare l'insufficienza verificatasi nella cauzione a causa di vendita eseguita o promossa della medesima, il Prefetto dichiara immediatamente decaduto l'esattore.
tolto: Se l'insufficienza della cauzione dipende da altra causa e' in facolta' del Prefetto di dichiarare decaduto l'esattore o di nominargli un sorvegliante, accordangogli un nuovo termine di sessanta giorni per l'integrazione della cauzione.
tolto: Trascorso inutilmente questo termine, il Prefetto pronuncia la decadenza dell'esattore.
tolto: Se alcuno dei cespiti dati in riscossione all'esattore aumenti o diminuisca in misura superiore al decimo della somma che fu tenuta a carico per stabilire la relativa tangente di cauzione, l'esattore avra' il dovere di completare la cauzione o il diritto di ottenerne la corrispondente riduzione, quante volte l'aumento o la diminuzione del cespite abbia, a giudizio del Prefetto, carattere permanente.
tolto: Art. 19. - La cauzione e' accettata dalla Giunta comunale o dalla Rappresentanza consorziale; spetta al Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa, `riconoscerne l'idoneita'.
tolto: La relativa decisione del Prefetto e' provvedimento definitivo.
tolto: Art. 21. Quando non sia altrimenti stabilito nel contratto, l'esattore tiene il suo Ufficio nel capoluogo del mandamento, o nel capoluogo del Comune che ha maggiore popolazione.
tolto: L'Ufficio esattoriale deve rimanere aperto nei giorni e nelle ore che verranno prescritti nei relativi Regolamenti comunali o consorziali e resi noti al pubblico.
tolto: Art. 22. - L'esattore puo' avere collettori debitamente riconosciuti dal Prefetto, i quali, sotto la responsabilita' dell'esattore ed a suo rischio e pericolo, ne adempiono le funzioni ed ai quali l'esattore puo' delegare la propria Rappresentanza verso gli Enti interessati.
tolto: Non possono essere collettori coloro che non possono essere esattori.
tolto: TITOLO II.
tolto: Della riscossione.
tolto: Art. 24. - Nella prima meta' di gennaio i Sindaci pubblicano nel rispettivo Comune i ruoli dei contribuenti resi esecutori dal Prefetto, ricordando ai contribuenti l'obbligo del pagamento in conformita' delle scadenze e le multe nelle quali incorrono i morosi.
tolto: Le pubblicazione dei ruoli costituisce il debitore legalmente obbligato a pagamento dell'imposta alle fissate scadenze.
tolto: Ciascuna partita di ruolo fa carico, per intero, non solo a chi vi e' intestato, ma a ciascuno dei suoi eredi a' termini del n. 3 dell'articolo 1205 del Codice civile, e salvo il regresso contro i coobbligati giusta l'ultimo capoverso dello stesso articolo.
tolto: Art. 25. - Inoltre gli esattori dovranno, non piu' tardi della seconda meta' di gennaio, notificare a ciascun contribuente, nei modi che saranno stabiliti dal Regolamento, una cartella nella quale sara' indicato l'ammontare annuale di ciascuna imposta e quello di ciascuna rata.
tolto: Nella cartella saranno pure indicate le aliquote per ogni cento lire di estimo o di reddito imponibile, con le quali si determinano le somme dovute allo Stato, alla Provincia, al Comune, nonche' la quota percentuale per ogni lira d'imposta, rispetto allo Stato, alla Provincia, al Comune.
tolto: Se tale obbligo non viene adempiuto nel detto termine, la multa a favore dell'esattore non sara' applicabile che per le rate scadute dopo trascorsi almeno dieci giorni dalla notificazione della cartella.
tolto: Art. 29. - I contribuenti potranno pagare le imposte con vaglia o cartolina vaglia intestata all'esattore, rimanendo pero' responsabili di tutte le somme che non gli fossero regolarmente ed in tempo debito pervenute.
tolto: L'esattore non puo' ricusare somme a coto, sia in pagamento di rate scadute, sia in anticipazione di rate non scadute. Il contribuente pero' rimane garante delle rate anticipate sino ad un mese avanti la legale scadenza.
tolto: Le imposte che non eccedono le lire cinque all'anno potranno essere pagate in una sola volta, sin dalla scadenza della prima rata, senza ulteriore responsabilita' del contribuente che provi il pagamento.
tolto: TITOLO III
tolto: Dell'esecuzione sui mobili e sugli immobili.
tolto: Art. 37. Salvo la omissione del precetto, nulla e' innovato alla procedura ordinaria quanto al pignoramento dei beni mobili presso terzi, e all'assegnazione di crediti in pagamento. L'esattore pero' puo' valersi del messo per tutti gli atti della procedura esecutiva, compresa la notificazione della sentenza.
tolto: L'esattore ha bensi' la facolta', ma non l'obbligo, di procedere anche sui mobili e sui crediti indicati in questo articolo prima di passare alla esecuzione degli immobili.
tolto: Il pignoramento dei fitti e delle pigioni dovuti al contribuente si fara' dal messo, mediante la consegna all'affittuario od inquilino di un atto contenente l'ordine di pagare all'esattore, invece che al locatore, il fitto o la pigione scaduta o da scadere, sino alla concorrenza delle somme dovute all'esattore; e la loro esecuzione facoltativa, in precedenza dell'espropriazione, ha luogo solo per gli atti che dovranno compiersi posteriormente all'ordine suddetto.
tolto: Le agenzie delle imposte hanno l'obbligo di indicare nei verbali della prima esecuzione infruttuosa od insufficiente, che sono loro trasmessi dagli esattori e che devono a questi restituire, tutti i titoli che alle imposte medesime si riferiscono, nonche' di fornite agli esattori copia autentica dei titoli stessi nei soli casi di dichiarazioni negative dei terzi debitori, o di contumacia, o di irreperibilita' dei medesimi.
tolto: L'esattore non e' tenuto a procedere a pignoramento presso il terzo irreperibile quando il credito non sia garantito da ipoteca.
tolto: Nel caso che il credito sia garantito da ipoteca, l'esattore, ottenuta la sentenza di aggiudicazione contro il terzo irreperibile, acquista il diritto di essere rimborsato dell'imposta, mediante cessione degli effetti della sentenza stessa a favore dell'erario da farsi dalla cancelleria dell'autorita' giudiziaria che emise la sentenza di assegnazione.
tolto: Art. 38. - Scorsi dieci giorni dal pignoramento di cui nell'articolo 34, senza che sia soddisfatto il debito, l'esattore procede alla vendita degli oggetti oppignorati al pubblico incanto, che si ere sul prezzo di stima.
tolto: L'incanto si notifica al pubblico a cura dell'esattore, con avviso da affiggersi, per mezzo del messo esattoriale, alla porta esterna della casa del Comune cinque giorni prima del giorno fissato per la vendita.
tolto: L'avviso indica il giorno, l'ora, il luogo e gli oggetti da vendersi.
tolto: Quando si tratti di oggetti per i quali vi sia pericolo di deperimento od occorra una dispendiosa conservazione, l'esattore, previa autorizzazione del pretore, o del giudice conciliatore nei Comuni che non sono sede di Pretura, puo' abbreviare i termini suddetti ed anche procedere alla vendita nello stesso giorno nel quale segue il pignoramento, purche' vi sia l'intervallo di non meno di 2 ore dalla pubblicazione dell'avviso relativo.
tolto: Art. 39. - Il segretario comunale o un suo delegato assiste all'incanto, e stende il relativo atto che contiene il nome e cognome di ciascun acquirente, il prezzo di vendita di ogni oggetto, e la firma del segretario, o del suo delegato e del banditore.
tolto: Per tale ufficio il segretario comunale e' retribuito con le norme e nella misura che saranno stabilite nel Regolamento.
tolto: La vendita degli oggetti e la relativa consegna si fa al migliore offerente sul prezzo di stima e dietro il pagamento del prezzo offerto.
tolto: Quando l'incanto vada deserto in tutto o in parte, o le offerte siano inferiori alla stima, si procedera' a nuovo incanto nel primo giorno seguente non festivo, nel quale gli oggetti oppignorati sono venduti al migliore offerente, ancorche' l'offerta sia inferiore alla stima.
tolto: Per procedere al secondo incanto basta la dichiarazione che ne e' fatta al pubblico dal banditore, d'ordine dell'ufficiale incaricato della vendita.
tolto: L'esattore non puo' mai rendersi deliberatario.
tolto: Gli oggetti d'oro e d'argento non possono vendersi per somma minore del valore intrinseco determinato dalla stima; quelli rimasti invenduti si ritengono dall'esattore come denaro per il solo valore intrinseco.
tolto: Art. 43. - L'esattore non puo' procedere alla esecuzione sugli immobili del debitore, se non quando sia tornata insufficiente la esecuzione sui beni immobili esistenti nel Comune nel quale l'imposta e' dovuta, ed in quello in cui il debitore abbia il domicilio o la principale residenza nel Regno, quando siano indicati o dichiarati nel catasto o nel ruolo del Comune nel quale l'imposta e' dovuta.
tolto: Alla esecuzione sui beni immobili del debitore esistenti fuori del Comune nel quale l'imposta e' dovuta non si procede se non in caso d'insufficienza dell'esecuzione sugl'immobili esistenti nel detto Comune; ed il procedimento a richiesta dell'esattore creditore, si fa per mezzo degli esattori locali, con le norme dettate nel capoverso dell'articolo 33.
tolto: L'esattore, per la riscossione della imposta dell'anno in corso e' del precedente, ha diritto di procedere sull'immobile, pel quale l'imposta e' dovuta, quand'anche la proprieta' od il possesso siano passati, in qualunque modo, in persona diversa da quella iscritta nel ruolo, tanto prima che dopo la pubblicazione di esso ruolo.
tolto: Agli effetti del presente articolo, si considera come anno in corso, anche nel caso di aggiudicazione all'asta pubblica, quello in cui avvenne il passaggio della proprieta' o del possesso.
tolto: Art. 46. - Dopo la trascrizione e il deposito di cui al precedente articolo, e almeno venti giorni prima di quello fissate per l'incanto, l'avviso e' inserito nel giornale degli annunzi giudiziari della provincia, ed e' affisso, per mezzo del messo esattoriale, alla porta esterna della pretura, a quella della casa del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, e a quella della casa comunale del rispettivo capoluogo del circondario e della provincia.
tolto: Art. 52. - Il deliberamento trasferisce nel deliberatario soltanto i diritti che sull'immobile appartenevano al debitore espropriato, quando il deliberatario ne abbia sborsato l'intero prezzo, e salvi gli effetti dell'articolo 57.
tolto: Se l'espropriazione e' promossa per debito d'imposta gravante l'immobile espropriato, questo e' venduto come libero, e il deliberamento ne trasferisce la proprieta' piena.
tolto: Il deliberatario deve sborsare l'intero prezzo non piu' tardi di 3 giorni dopo il deliberamento. Non effettuando il pagamento entro tale termine, l'immobile sara' posto a nuovo incanto a di lui rischio e spesa, e colla medesima procedura, in base al prezzo di aggiudicazione.
tolto: Art. 54. - Quando sia tornato inutile il secondo esperimento, il pretore, con apposito decreto, ordina che si proceda, nel giorno prefisso a quest'uopo dall'avviso d'asta, al terzo esperimento col ribasso di due terzi sul prezzo indicato nell'articolo 51.
tolto: Pero' non potra' farsi luogo a quest'ultimo esperimento se non quando l'esattore ne abbia ottenuto l'esplicito consenso dall'Intendente di finanza; in mancanza di tale consenso, l'esattore avra' diritto a rimborso del suo credito per imposte e sovrimposte a titolo di inesigibilita', giusta le vigenti disposizioni.
tolto: Il deposito per adire agl'incanti successivi al primo rimane sempre uguale a quello determinato nel primo incanto norma dell'articolo 51.
tolto: Non presentandosi oblatori al terzo esperimento, l'immobile e' devoluto di diritto allo Stato per una somma corrispondente all'ammontare dell'intero credito dell'esattore per imposte e sovrimposte e per diritti di cancelleria, da non oltrepassare pero' un terzo del prezzo indicato dal precedente articolo 51, e salve le disposizioni contenute nell'articolo 87 per il caso che l'esecuzione risulti insufficiente.
tolto: La detta somma che andra' prima a sconto delle imposte e sovrimposte, sara' pagata all'esattore entro tre mesi dal giorno dell'ultimo esperimento d'asta.
tolto: L'esattore non puo' essere mai deliberatario.
tolto: Art. 57. - E ammesso il riscatto dei beni immobili, di cui fu espropriato il contribuente a norma degli articoli 53 e 54, ad istanza del debitore espropriate, del direttario, e di ogni creditore ipotecario, in tutti i casi in cui il deliberamento abbia avuto luogo ad un prezzo inferiore a quello che fu determinato giusta l'articolo 663 del Codice di procedura civile.
tolto: Colui che ha il dominio diretto o la nuda proprieta' e non abbia avuto notifica dell'avviso d'asta, per mancanza d'iscrizione in tasto del suo diritto, potra' chiedere il riscatto, qualunque sia stato il prezzo di deliberamento.
tolto: E pure ammesso il riscatto in favore dei creditori chirografari con data certa e opponenti, nel solo caso in cui l'immobile e' devoluto allo Stato.
tolto: Per effetto del riscatto, da chiunque chiesto, l'immobile ritorna all'espropriato, coi medesimi diritti ed oneri che gli spettavano anteriormente, e colui che abbia esperimentato il riscatto, subentra, per la somma sborsata, nel privilegio dello Stato sopra l'immobile.
tolto: L'esercizio del diritto di riscatto deve farsi valere nel termine di tre mesi dalla data del deliberamento mediante domanda presentata al pretore.
tolto: La domanda deve essere accompagnata dal deposito nella Cancelleria della pretura, o dell'ammontare del prezzo della vendita e dei relativi interessi al cinque per cento, oltre la offerta al compratore del rimborso delle spese fatte in conseguenza dell'acquisto o, in caso di devoluzione, del prezzo per cui avvenne.
tolto: Il pretore con suo decreto dichiara effettuato il riscatto.
tolto: Non e' ammesso il riscatto dei beni costituenti la cauzione degli esattori e dei ricevitori provinciali.
tolto: Art. 58. - I mezzi di esecuzione, stabiliti dalla presente legge per le imposte e sovrimposte, sono applicabili anche alle tasse dirette ed ai contributi a favore di' Provincie, di Comuni o di altri Enti morali autorizzati da legge ad imporli.
tolto: Gli esattori delle tasse e dei contributi degli Enti morali saranno parificati agli esattori comunali e sottoposti quindi alle prescrizioni portate dalla presente legge.
tolto: Quando essi si trovino nella necessita' di agire esecutivamente contro contribuenti domiciliati fuori della sede dell'Ente, hanno il diritto di rivolgersi all'esattore delle imposte del luogo dove il contribuente ha il suo domicilio e richiederlo della sua cooperazione conforme agli articoli 33 e 43 della legge, e cio' anche per imposte arretrate. In tal caso, all'esattore delegante competera' soltanto la multa di mora e l'esattore delegato avra' diritto, oltre che al compenso per le spese degli atti esecutivi, anche all'aggio di esazione.
tolto: La devoluzione di cui all'articolo 54 si fa in tali casi alla Provincia, al Comune, al Consorzio, all'Ente pel quale si e' agito.
tolto: Ar. 63. - Chiunque, pretendendo aver diritto di proprieta' od altro diritto reale sopra tutti o parte dei mobili pignorati o degli immobili posti in vendita, voglia opporsi alla vendita e proporre la separazione, a suo favore, di quanto gli spetta, deve citare l'esattore davanti al pretore.
tolto: Il pretore provvedera' in conformita' dell'articolo 647 del Codice di procedura civile.
tolto: Se il messo esattoriale desiste dagli atti esecutivi di fronte ad una opposizione di terzi non suffragata da atto autentico o autenticato ovvero da sentenza, anteriori alla pubblicazione del ruolo, non puo' l'esattore aver diritto al rimborso di cui all'articolo 87.
tolto: Art. 66. - L'incaricato dell'esecuzione deve desistere da ogni atto ulteriore sotto pena dei danni e delle spese, quando il debitore o un terzo, prima che sia eseguita la vendita, faccia il pagamento dell'imposta dovuta o dei relativi accessori di spese e multe, o l'esibizione della quietanza rilasciata dall'esattore.
tolto: Non e' ammessa, per la sospensione degli atti esecutivi, altra eccezione che quella di pagamento, ne' altra prova di pagamento che la quietanza dell'esattore.
tolto: Nel caso che il pagamento dell'intero debito del contribuente sia eseguito dopo la trascrizione dell'avviso d'asta, l'esattore deve notificare l'avvenuto abbandono degli atti al conservatore delle ipoteche, per mezzo del proprio messo o del messo dell'esattoria, nel cui distretto trovasi l'Ufficio delle ipoteche. Il conservatore, ricevuta tale notificazione, eseguira' le conseguenti annotazioni a margine.
tolto: Art. 70. -Tutte le tasse ed i diritti per gli atti giudiziari, che occorressero in occasione od in conseguenza del procedimento esecutivo, tanto per imposte erariali quanto per imposte provinciali e comunali, saranno ridotti a meta', e verranno prenotati a debito per il ricupero in confronto della parte soccombente, quando questa non sia l'esattore.
tolto: L'esattore dovra' pero' anticipare agli uscieri i diritti di trasferta.
tolto: Art. 71. - Dopo due anni dalla scadenza del contratto di esattoria, cessano i privilegi fiscali dell'esattore. I suoi residui erediti, trascorso il detto termine, diventano privati e sono percio' oggetti alla prescrizione di trent'anni.
tolto: Art. 72. - Chiunque si creda gravato dagli atti dell'esattore presenta il suo ricorso all'agenzia delle imposte, che, verificati i fatti e sentite le deduzioni dell'esattore, lo trasmette all'intendente di finanza.
tolto: Questi lo invia col suo parere al Prefetto, il quale decide nel termine di giorni venti.
tolto: Gli atti esecutivi non possono essere sospesi, se non in forza di ordinanza motivata dal Prefetto.
tolto: Art. 73. - Alle parti che si ritenessero lese dagli atti esecutivi dell'esattore, e' aperto inoltre l'adito a provvedersi davanti all'Autorita' giudiziaria contro l'esattore, al solo effetto di ottenere il risarcimento dei danni e spese.
tolto: Di tali danni e spese l'esattore risponde anche con la cauzione prestata, salvo sempre la prevalenza dei diritti spettanti agli Enti interessati nell'esattoria.
tolto: La domanda di risarcimento non puo' proporsi in linea di incidente del procedimento esecutivo, ma deve essere proposta in linea principale in giudizio di cognizioni, dopo il compimento dell'esecuzione.
tolto: TITOLO IV.
tolto: Dei ricevitori provinciali.
tolto: Art. 75. - Nel capoluogo di ogni Provincia vi e' un ricevitore provinciale, il quale, a tutto suo rischio e pericolo e con l'obbligo del non riscosso per riscosso, riscuote sugli esattori comunali le somme dovute allo Stato ed alla provincia.
tolto: La consegna del riassunto dei ruoli esecutivi, firmati dal Prefetto, e dei quali il ricevitore rilascia ricevuta, lo costituisce debitore dell'intiero ammontare risultante dai ruoli medesimi.
tolto: Deve adempiere, senz'altro corrispettivo, l'ufficio di cassiere della Provincia, quando vi sia nominato dalla Deputazione provinciale.
tolto: Il ricevitore provinciale riscuote altresi' le entrate patrimoniali della Provincia con lo stesso aggio pattuito per le altre riscossioni e ne risponde con l'obbligo del non riscosso per riscosso, in quanto cio' sia stabilito nel contratto, nei casi previsti dal comma, lettera b, dell'articolo 5.
tolto: Art. 78. - Le norme e condizioni stabilite per la fissazione della misura massima dell'aggio, per la cauzione e per le incompatibilita', valgono pei ricevitori provinciali rispetto alla Provincia, ma le facolta' esercitate dal Prefetto per gli esattori lo sono dal Ministro delle finanze pei ricevitori provinciali.
tolto: La durata del contratto per i ricevitori provinciali e' di anni dieci.
tolto: Per l'adempimento degli obblighi assunti, il ricevitore provinciale, oltre che con la cauzione risponde con tutti i suoi beni applicandosi anche a questi, ove occorra, la stessa procedura esecutiva a cui e' soggetta la cauzione.
tolto: La multa del decuplo si puo' applicare anche al ricevitore provinciale conforme all'articolo 30, ed al medesimo si applicano anche le norme dell'articolo 74.
tolto: TITOLO V.
tolto: Dei versamenti.
tolto: Art. 80. - Entro dodici giorni dalla scadenza di ciascuna rata, l'esattore versa l'ammontare delle somme dovute al Governo ed alla Provincia per le imposte fondiarie, e gli otto decimi delle somme dovute per imposte non fondiarie. Gli ultimi due decimi di queste saranno versati nel corso del bimestre.
tolto: Entro gli stessi termini ed allo stesso modo, l'esattore versa al tesoriere del Comune l'ammontare delle imposte e sovrimposte comunali e, quando abbia anche l'ufficio di tesoriere comunale, le tiene a disposizione del Comune nelle stesse proporzioni.
tolto: Per le entrate comunali di altra natura sara' tenuto a versare soltanto le somme realmente riscosse, quando non sia altrimenti pattuito.
tolto: Art. 81. - In caso di ritardo, l'esattore e' assoggettato a multa di centesimi quattro per ogni lira della somma non versata, a favore del ricevitore, o del Comune, i quali possono procedere alla esecuzione contro di lui.
tolto: Alla stessa multa e' assoggettato pel ritardo nel pagamento dei mandati comunali sulle somme delle quali rispondo, a termine dell'articolo precedente, in favore del Comune, il qua1e puo' procedere all'esecuzione contro l'esattore.
tolto: Art. 84. - In caso di ritardo nel versamento nelle casse erariali e provinciali o di non, estinzione dei mandati della Provincia quando ne sia incaricato, e nei limiti delle somme rispettivamente dovute, il ricevitore e' assoggettato alla multa di centesimi quattro per ogni lira di debito in favore del Governo o della Provincia, procedendosi, ove occorra, dall'Intendente di finanza e dalla Deputazione provinciale, all'esecuzione contro di esso.
tolto: Art. 86. - L'esecuzione sulla cauzione contro l'esattore o contro il ricevitore, premessa l'intimazione a mezzo di usciere di pagare entro cinque giorni, ha luogo mediante la vendita della stessa.
tolto: La vendita si fa in seguito ad ordinanza del Pretore se si tratta della cauzione dell'esattore, e del Ministro delle finanze se si tratta della cauzione del ricevitore.
tolto: Se si tratta di beni stabili, valgono per l'esecuzione le norme relative stabilite nel Titolo III.
tolto: Non e' pero' necessario che si ottenga il consenso dell'Intendente per procedere al terzo incanto nelle esecuzioni sugli immobili cauzionali, e l'intervallo tra i due ultimi esperimenti d'asta sara' di dieci giorni.
tolto: Se si tratta di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, la vendita si eseguisce col mezzo di un pubblico mediatore al prezzo di borsa.
tolto: TITOLO VI.
tolto: Disposizioni generali.
tolto: Art. 87. - L'esattore ha diritto al rimborso delle imposte o sovrimposte inscritte nei ruoli che non ha conseguite, purche' faccia constare:
tolto: o che l'esecuzione non ha potuto aver luogo per l'assoluta mancanza di beni mobili od immobili del debitore nella Provincia;
tolto: o che l'esecuzione e' tornata inutile od insufficiente.
tolto: Nel primo caso, il Governo, esonerando l'esattore, conserva il diritto di escutere il debitore, in qualunque parte del Regno abbia beni mobili od immobili.
tolto: Nel secondo caso l'esattore, per ottenere il rimborso, deve provare che l'esecuzione fu regolarmente compiuta, entro quattro mesi dalla scadenza della prima rata non pagata, se trattasi di esecuzione mobiliare, o entro otto mesi dalla scadenza dell'ultima rata annuale, se trattasi di esecuzione sui beni immobili.
tolto: Pero', l'esattore che abbia pignorato frutti naturali pendenti non perdera' il suo diritto al rimborso se abbia ritardata la vendita dei medesimi fino ad un Mese dopo la loro raccolta.
tolto: Parimenti per i fitti o le pigioni da scadere potra' aspettare a riscuoterli un mese dopo la scadenza, senza perdere il diritto medesimo.
tolto: Qualora l'Amministrazione della finanza creda che il debitore inutilmente escusso possegga beni mobili od immobili fuori della Provincia, li designera' all'esattore, e questi potra' ottenere uno sgravio provvisorio, che si cambiera' in definitivo, subito che l'esattore stesso faccia constare di avere escusso inutilmente tutti i beni a lui designati.
tolto: Art. 90. - L'esattore ed il ricevitore che abbiano diritto a rimborso, a' termini degli articoli precedenti, dovranno presentare le loro domande documentate all'agente delle imposte non oltre il settembre dell'anno successivo.
tolto: Se nel corso di due mesi consecutivi alla presentazione della domanda, l'Amministrazione non abbia liquidato i rimborsi, l'esattore ed il ricevitore otterranno nella rata successiva uno sgravio provvisorio pari alla somma del credito, e salvi i risultati della liquidazione definitiva.
tolto: Spetta all'Intendente di finanza di pronunciarsi in via amministrativa, sui rimborsi chiesti dardi esattori e dai ricevitori, sia per inesigibilita', sia, per devoluzione.
tolto: Contro le decisioni dell'Intendente e' ammesso il reclamo al Ministero delle finanze, nel termine di sei mesi dalla notificazione del rifiuto del rimborso.
tolto: Il ricorso alla Corte dei conti contro il provvedimento definitivo del Ministero, nei giudizi speciali in materia di rimborsi per inesigibilita', deve essere prodotto nei novanta giorni dalla notificazione del provvedimento medesimo.
tolto: Art. 93. - L'esattore adempie all'ufficio di tesoriere del Comune, senza correspettivo, non e' soggetto a visite di cassa se non nel caso di ritardo nei versamenti o per quella parte della sua gestione che si riferisce alla qualita' di cassiere del Comune.
tolto: In caso di morte dell'esattore o del ricevitore, l'erede, quando contro di esso non sussista alcuna delle eccezioni indicate nell'articolo 14, deve continuare nell'esercizio fino al termine del 1° o del 2° quinquennio del decennio, a seconda che la morte sia avvenuta nell'uno o nell'altro periodo. Pero' nei casi di nomina sopra terna, o per conferma, l'erede non puo' continuare nell'esercizio oltre l'anno in corso senza averne ottenuto il consenso del Consiglio comunale, della Rappresentanza consorziale o quello del Consiglio provinciale.
tolto: Qualora l'erede sia una donna, avra' facolta' di rinunciare l'esattoria o la ricevitoria, terminato l'anno in corso; quando sia un minore non emancipato, il contratto cessera' di diritto, compiuto l'anno corrente.
tolto: Art. 99. - Gli atti d'asta, i contratti d'esattoria e le cauzioni indicate nella presente legge, sono, per gli effetti del registro e bollo, parificati agli atti delle Amministrazioni governative stipulati nell'interesse dello Stato.
tolto: Tutti gli atti di esecuzione mobiliare ed immobiliare che gli esattori ed i ricevitori compiono si fanno su carta libera, e, quando occorrano atti giudiziari da farsi secondo il Codice di procedura civile, valgono le norme indicate dall'articolo 70.
tolto: Art. 100. - La definizione in via amministrativa di tutte le controversie che possono insorgere, anche relativamente ai residui, nelle relazioni tra esattori, ricevitori, Comuni, Provincie e pubblica Amministrazione, alle quali non sia altrimenti provveduto con la presente legge, e' devoluta in prima istanza al Prefetto ed in seconda istanza al Ministro delle finanze.
tolto: Alle stesse Autorita' spetta pure il decidere in via amministrativa delle questioni tra gli Enti morali enunciati nell'articolo 58 e gli esattori.
tolto: Art. 101. - Il ricorso straordinario, di cui all'articolo 12, n. 4, del testo unico di leggi 2 giugno 1889, n. 6166, contro i provvedimenti definitivi in sede amministrativa, in applicazione della presente legge, del relativo Regolamento e dei capitoli normali per l'esercizio delle esattorie e ricevitorie provinciali delle imposte, dove essere presentato nel termine di 60 giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1902-06-19;181~art1 · fonte del testo
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