Verranno presi gli opportuni concerti fra il Prefetto ed il Generale comandante superiore delle truppe stanziate nella Provincia, per la scelta delle strade da costruirsi dall'Amministrazione militare, i cui progetti gia' siano stati approvati, a termini degli articoli 13 e 11, salve le variazioni che venissero concertate fra il Prefetto e il Generale comandante. Detta scelta sara' sottoposta all'approvazione del Ministro della Guerra.
Testo vigente dal 1 ottobre 1868
