Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 febbraio 1913 al 1 marzo 1924. Leggi il testo vigente →
Le pene, di cui al precedente articolo, devono essere aumentate e possono esserlo sino a raggiungere il doppio:
- a)in caso di recidiva specifica entro dodici mesi da una precedente condanna. L'aggravante per recidiva non si applica agli eventuali coobligati solidali;
- b)((se il contravventore si serve di un veicolo che non gli appartenga e senza l'autorizzazione di chi ha il diritto di disporne)).
Testo in vigore dal 10 febbraio 1913 al 1 marzo 1924
