Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 agosto 1912 al 10 febbraio 1913. Leggi il testo vigente →
Le pene, di cui al precedente articolo, devono essere aumentate e possono esserlo sino a raggiungere il doppio:
- a)in caso di recidiva specifica entro dodici mesi da una precedente condanna. L'aggravante per recidiva non si applica agli eventuali coobligati solidali;
- b)se il contravventore si serve di un veicolo che non gli appartenga o senza l'autorizzazione chi ha il diritto di disporne.
Testo in vigore dal 1 agosto 1912 al 10 febbraio 1913
