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[1]((Per la esecuzione delle opere di prima categoria dove il territorio interessato e' per intero compreso nel perimetro di un Consorzio legalmente costituito e gia' regolato dalle disposizioni delle vigenti leggi, il detto Consorzio funzionera' anche quale Consorzio speciale di bonifica, a senso della legge 25 giugno 1882 n. 869.
[2]Se il territorio interessato nell'opera della bonifica non si trova nelle sovraccennate condizioni, o e' diviso fra diversi Consorzi, la costituzione del Consorzio speciale di esecuzione e' obbligatoria e sara' fatta per decreto Reale.
[3]Le stesse disposizioni valgono anche per il Consorzio di manutenzione, da costituirsi a senso dell'art. 50 della legge 25 giugno 1882 n. 869)).
Testo in vigore dal 2 settembre 1893 al 22 dicembre 2008
