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[1]Le opere di bonificazione, eseguite a norma dei precedenti articoli, potranno essere distinte in piu' parti e, a mano a mano che ciascheduna giungera' a compimento, saranno, ad istanza degli interessati, verificati i lavori eseguiti in confronto coi progetti approvati e collaudati dal Genio civile secondo le norme stabilite dalla legge delle opere pubbliche 20 marzo 1865, titolo VI, capo III, ed il pagamento della rispettiva quota annua decorrera' e sara' fatto entro un anno dalla data della collaudazione, la quale dovra' essere compiuta nei tre mesi successivi alla esecuzione dei lavori.

[2]Compiuta l'opera e proceduto all'accertamento di cui l'articolo 48 della legge 25 giugno 1882, n. 869, saranno fatte la liquidazione finale e la collaudazione definitiva di tutta la bonifica, secondo le norme stabilite dalla legge sulle opere pubbliche del 20 marzo 1865, ed i proprietari, secondo le norme stabilite dall'articolo 50 della citata legge 25 giugno 1882, provvederanno alla conservazione e manutenzione dell'opera.

Testo in vigore dal 13 luglio 1886 al 2 settembre 1893

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1886-07-04;3962~art6 · fonte del testo

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