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((Ai Consorzi legalmente costituiti che godono dei privilegi fiscali per l'esazione dei contributi consorziali, a vece dell'ipoteca, e' data facolta' di vincolare le rate delle tasse a garanzia dei mutui contratti, sia per la esecuzione delle nuove opere di bonifica, sia pel complemento di quelle gia' esistenti, nonche' per la conversione dei debiti fatti anteriormente alla legge del 23 giugno 1882. Questi mutui non possono essere stipulati che dopo la preventiva approvazione da parte della Giunta provinciale amministrativa, il cui decreto sara' allegato al contratto e ne formera' parte integrante)).
Testo in vigore dal 2 settembre 1893 al 22 dicembre 2008
