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[1]Le Casse agrarie possono anche, con le limitazioni e le norme da fissarsi nel regolamento, compiere le operazioni ed esercitare le funzioni di Consorzio agrario nelle forme seguenti:
[2]1° Acquisto per conto proprio o di terzi, per distribuirli ai soci, di semi, concimi, sostanze anticrittogamiche curative e insetticide, merci, prodotti, bestiame, macchine, attrezzi;
[3]2° vendita per conto proprio o di terzi, di prodotti agrari degli agricoltori del luogo aprendo anche appositi magazzini propri di deposito e spaccio o trasportando i prodotti stessi in magazzini comuni;
[4]3° anticipazioni contro deposito di determinati prodotti agricoli di facile conservazione, trasportando i prodotti stessi in magazzini comuni;
[5]4° prestiti di attrezzi rurali e di macchine per un tempo determinato con nolo da stabilirsi in apposita tariffa approvata dal Consiglio di amministrazione del Consorzio;
[6]5° partecipazione con altre Societa' o con privati al commercio per la vendita e l'espertazione all'estero dei prodotti agrari dei soci o degli agricoltori della zona nella quale opera il Consorzio; 6° saggi, analisi, esperimenti, diffusione della conoscenza dell'uso razionale dei concimi, promovimento, agevolazione e tutela in qualsiasi guisa degli interessi locali con cattedre ambulanti, scuole pratiche e speciali di agricoltura, conferenze, pubblicazioni, biblioteche circolanti.
Testo in vigore dal 21 gennaio 1910 al 16 dicembre 2009
