Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1910
Confronto con la versione in vigore dal 21 gennaio 1910 al 16 dicembre 2009. 194 parole tolte, 20 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Le Casse agrarie possono anche, con le limitazioni e le norme da fissarsi nel regolamento, compiere le operazioni ed esercitare le funzioni di Consorzio agrario nelle forme seguenti:
tolto: 1° Acquisto per conto proprio o di terzi, per distribuirli ai soci, di semi, concimi, sostanze anticrittogamiche curative e insetticide, merci, prodotti, bestiame, macchine, attrezzi;
tolto: 2° vendita per conto proprio o di terzi, di prodotti agrari degli agricoltori del luogo aprendo anche appositi magazzini propri di deposito e spaccio o trasportando i prodotti stessi in magazzini comuni;
tolto: 3° anticipazioni contro deposito di determinati prodotti agricoli di facile conservazione, trasportando i prodotti stessi in magazzini comuni;
tolto: 4° prestiti di attrezzi rurali e di macchine per un tempo determinato con nolo da stabilirsi in apposita tariffa approvata dal Consiglio di amministrazione del Consorzio;
tolto: 5° partecipazione con altre Societa' o con privati al commercio per la vendita e l'espertazione all'estero dei prodotti agrari dei soci o degli agricoltori della zona nella quale opera il Consorzio; 6° saggi, analisi, esperimenti, diffusione della conoscenza dell'uso razionale dei concimi, promovimento, agevolazione e tutela in qualsiasi guisa degli interessi locali con cattedre ambulanti, scuole pratiche e speciali di agricoltura, conferenze, pubblicazioni, biblioteche circolanti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1910-01-02;7~art6 · fonte del testo
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