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[1]Le Casse agrarie fanno prestiti in danaro agli agricoltori, siano essi proprietari di terre, conduttori, mezzadri o enfiteuti e per gli scopi seguenti:
[2]1° per la raccolta;
[3]2° per la coltivazione;
[4]3° per le sementi;
[5]4° per i concimi;
[6]5° per le materie anticrittogamiche, curative e insetticide;
[7]6° per dotare i fondi di scorte vive e morte, di macchine e attrezzi rurali, di arnesi per la manipolazione e conservazione dei prodotti agricoli e di quanto altro possa occorrere per l'esercizio dell'agricoltura;
[8]7° per migliorare o ampliare case coloniche o stalle e per costruire stalle nuove.
[9]I prestiti per ciascuno degli scopi indicati nei numeri da 1 a 5 non possono essere superiori a L. 1000, ne' avere durata maggiore di un anno, eccettuati quelli per concimi che potranno avere anche la durata di due anni.
[10]I prestiti occorrenti per dotare i fondi di scorte vive e morte, di attrezzi rurali, di arnesi per la manipolazione e conservazione dei prodotti agricoli e di quanto altro possa occorrere per l'esercizio dell'agricoltura possono giungere fino a L. 2000, quelli per l'acquisto di macchine a L. 3000. Gli uni e gli altri non possono avere durata maggiore di 5 anni.
[11]I prestiti occorrenti per gli scopi indicati nel n. 7 potranno giungere fino a L. 4000 e avere la durata di anni 9.
[12]Le Casse agrarie possono infine essere autorizzate, ove occorra, a ricevere i depositi a risparmio e in conto corrente con le norme che saranno stabilite nel regolamento.
Testo in vigore dal 21 gennaio 1910 al 16 dicembre 2009
