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[1]Il capitale di fondazione di ciascuna Cassa agraria sara' formato mediante prelevamenti sul fondo di cui all'art. 12 e non potra' essere inferiore a L. 8000 ne' superiore a L. 12,000.
[2]Il capitale di fondazione di ciascuna Cassa s'intendera contribuito per tre quarti dallo Stato e per un quarto dalla Cassa di risparmio di Milano.
[3]Sulla quota contribuita dallo Stato ciascuna Cassa non corrispondera' per dieci anni dalla sua istituzione alcun interesse; dall'undecimo anno in poi e per la durata di cinquant'anni corrispondera' l'interesse del due per cento.
[4]Nello stesso periodo di tempo si provvedera' al rimborso con le norme che saranno fissato nel regolamento.
[5]La quota contribuita dalla Cassa di risparmio di Milano dovra' essere rimborsata entro 30 anni a partire dal 1° anno dopo la costituzione di ciascuna Cassa agraria, la quale costituzione non potra' essere differita oltre 5 anni dalla data della promulgazione della presente legge.
[6]La Cassa di risparmio di Milano concorrera' alla ripartizione degli utili netti annuali di ciascuna Cassa agraria in misura non eccedente il 3 per cento della quota da essa conferita, calcolata come sopra. Trascorso un decennio dall'istituzione della Cassa agraria tale partecipazione agli utili sara' convertita in un interesse fisso nella misura del 3 per cento.
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Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 13 maggio 1915, n. 717, convertito senza modificazioni dalla L. 21 settembre 1919, n. 2569, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' prorogato fino al 31 dicembre 1915 il termine stabilito dagli articoli 3 e 14 della legge 2 gennaio 1910, n. 7, per la costituzione delle Casse agrario nelle Marche e nell'Umbria".
Testo in vigore dal 11 giugno 1915 al 16 dicembre 2009
