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[1]Il capitale di fondazione di ciascuna Cassa agraria sara' formato mediante prelevamenti sul fondo di cui all'art. 12 e non potra' essere inferiore a L. 8000 ne' superiore a L. 12,000.
[2]Il capitale di fondazione di ciascuna Cassa s'intendera contribuito per tre quarti dallo Stato e per un quarto dalla Cassa di risparmio di Milano.
[3]Sulla quota contribuita dallo Stato ciascuna Cassa non corrispondera' per dieci anni dalla sua istituzione alcun interesse; dall'undecimo anno in poi e per la durata di cinquant'anni corrispondera' l'interesse del due per cento.
[4]Nello stesso periodo di tempo si provvedera' al rimborso con le norme che saranno fissato nel regolamento.
[5]La quota contribuita dalla Cassa di risparmio di Milano dovra' essere rimborsata entro 30 anni a partire dal 1° anno dopo la costituzione di ciascuna Cassa agraria, la quale costituzione non potra' essere differita oltre 5 anni dalla data della promulgazione della presente legge.
[6]La Cassa di risparmio di Milano concorrera' alla ripartizione degli utili netti annuali di ciascuna Cassa agraria in misura non eccedente il 3 per cento della quota da essa conferita, calcolata come sopra. Trascorso un decennio dall'istituzione della Cassa agraria tale partecipazione agli utili sara' convertita in un interesse fisso nella misura del 3 per cento.
Testo in vigore dal 21 gennaio 1910 al 11 giugno 1915
