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[1]L'unione delle Casse agrarie e degli Istituti di risconto spontaneamente associati formera' la «Federazione per il credito agrario nelle Marche». 2
[2]La Federazione e' costituita in ente autonomo per la distribuzione o l'Amministrazione del fondo per il credito agrario marchigiano fornito dallo Stato e dalle Casse di risparmio di Milano e di Bologna e di ogni altro fondo che potesse in avvenire ad esso ente essere in qualsiasi modo devoluto.
[3]Ad essa spetta la dotazione delle Casse agrarie, l'impiego temporaneo dei capitali non ancora erogati, la riscossione degli interessi dei capitali provvisoriamente rinvestiti, delle quote di utili e di capitale dovute dalle Casse agrarie ai termini dell'art. 3 e la rifusione di esse allo Stato e alle Casse di risparmio di Milano e di Bologna.
[4]Le norme per l'esercizio di tali funzioni saranno date col regolamento.
[5]Organo della Federazione e' un Consiglio composto di 9 membri, 4 dei quali eletti dagli Istituti di risconto, 4 dalle Casse agrarie e dagli Istituti che funzionano come tali ed 1 dalle cattedre ambulanti di agricoltura della regione. Il Consiglio federale, oltre a compiere le funzioni suindicate, stabilira' o modifichera' il saggio degli interessi, i limiti dei mutui e del risconto ed altre modalita' e sorvegliera' l'andamento delle Casse agrarie.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3139
2Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3139 ha disposto (con l'art. 5, comma 3) che "La Federazione per il credito agrario nelle Marche e la Federazione per il credito agrario nell'Umbria, costituite a sensi della legge 2 gennaio 1910, n. 7, cesseranno di esistere all'atto dell'applicazione del presente decreto, e le funzioni ad esse attualmente demandate saranno esercitate dall'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale, il quale assumera' la liquidazione delle operazioni effettuate dalle Federazioni stesse. Compiuta tale liquidazione, le attivita' residuali saranno attribuite al detto istituto".
Testo in vigore dal 21 febbraio 1924 al 16 dicembre 2009
