Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 gennaio 1910 al 21 febbraio 1924. Leggi il testo vigente →
[1]L'unione delle Casse agrarie e degli Istituti di risconto spontaneamente associati formera' la «Federazione per il credito agrario nelle Marche».
[2]La Federazione e' costituita in ente autonomo per la distribuzione o l'Amministrazione del fondo per il credito agrario marchigiano fornito dallo Stato e dalle Casse di risparmio di Milano e di Bologna e di ogni altro fondo che potesse in avvenire ad esso ente essere in qualsiasi modo devoluto.
[3]Ad essa spetta la dotazione delle Casse agrarie, l'impiego temporaneo dei capitali non ancora erogati, la riscossione degli interessi dei capitali provvisoriamente rinvestiti, delle quote di utili e di capitale dovute dalle Casse agrarie ai termini dell'art. 3 e la rifusione di esse allo Stato e alle Casse di risparmio di Milano e di Bologna.
[4]Le norme per l'esercizio di tali funzioni saranno date col regolamento.
[5]Organo della Federazione e' un Consiglio composto di 9 membri, 4 dei quali eletti dagli Istituti di risconto, 4 dalle Casse agrarie e dagli Istituti che funzionano come tali ed 1 dalle cattedre ambulanti di agricoltura della regione. Il Consiglio federale, oltre a compiere le funzioni suindicate, stabilira' o modifichera' il saggio degli interessi, i limiti dei mutui e del risconto ed altre modalita' e sorvegliera' l'andamento delle Casse agrarie.
Testo in vigore dal 21 gennaio 1910 al 21 febbraio 1924
