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[1]L'accertamento dei redditi contemplati nell'articolo 3 sara' fatto per classi di contribuenti.
[2]L'agente forma per ogni comune la tabella dei contribuenti, ripartendoli secondo le varie specie delle loro industrie, commerci e professioni, con le norme da determinarsi per regolamento, e notando per ciascun contribuente il reddito netto denunziato e quello da esso agente inscritto d'ufficio o rettificato.
Testo in vigore dal 25 giugno 1877 al 16 dicembre 2009
