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[1]I redditi sorti dopo il 30 giugno saranno accertati e tassati per il tempo che manca a compiere il biennio in corso.
[2]La cessazione di reddito, che avvenga durante il biennio, da' diritto allo sgravio dell'imposta dal giorno della cessazione.
Testo in vigore dal 25 giugno 1877 al 16 dicembre 2009
