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[1]L'accertamento dei redditi di categoria B e C, che non siano tassati in nome di alcuno degli enti indicati all'articolo 6 del decreto legislativo 28 giugno 1866, n. 3023, sara' fatto di due in due anni.
[2]Anche per questi redditi la denunzia si fara' dal 1° al 31 luglio dell'anno precedente al biennio.
[3]I redditi saranno valutati sulla media del biennio antecedente al mese in cui debbono essere fatte le dichiarazioni, e l'imposta sara' commisurata per due anni consecutivi sulla cifra cosi' valutata.
[4]In mancanza di dichiarazione per parte del contribuente, s'intendera' confermato pel nuovo biennio il reddito accertato precedentemente.
Testo in vigore dal 25 giugno 1877 al 16 dicembre 2009
