Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 giugno 1877 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]L'accertamento dei redditi di categoria B e C, che non siano tassati in nome di alcuno degli enti indicati all'articolo 6 del decreto legislativo 28 giugno 1866, n. 3023, sara' fatto di due in due anni.

[2]Anche per questi redditi la denunzia si fara' dal 1° al 31 luglio dell'anno precedente al biennio.

[3]I redditi saranno valutati sulla media del biennio antecedente al mese in cui debbono essere fatte le dichiarazioni, e l'imposta sara' commisurata per due anni consecutivi sulla cifra cosi' valutata.

[4]In mancanza di dichiarazione per parte del contribuente, s'intendera' confermato pel nuovo biennio il reddito accertato precedentemente.

Testo in vigore dal 25 giugno 1877 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1877-06-23;3903~art3 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari