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[1]Le Commissioni di prima istanza, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo del 28 giugno 1866, n. 3023, sono stabilite per ciascun mandamento. Quando pero' un comune sia diviso in due o piu' mandamenti, vi sara' una sola Commissione.
[2]Le Commissioni si compongono del presidente, delegato dal Governo, e di quattro membri eletti dal Consiglio comunale, allorche' il mandamento consta di un comune solo, e dalle rappresentanze consorziali allorche' consta di piu' comuni.
[3]Le rappresentanze consorziali sono elette dai Consigli comunali, in ragione di un membro per ogni mille abitanti o frazione di mille abitanti, ma in numero non maggiore di 9 per ogni comune.
[4]Quando un comune o un mandamento abbiano una popolazione superiore a 12,000 abitanti, la Commissione potra' essere composta di un numero maggiore, serbata pero' sempre la proporzione sovrindicata fra i membri eletti dal comune o consorzio e quello delegato dal Governo.
Testo in vigore dal 25 giugno 1877 al 16 dicembre 2009
