Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 giugno 1877 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]A cominciare dall'anno 1879 sara' corrisposta ai comuni una parte dell'imposta incassata dallo Stato nell'anno precedente, tassativamente ai redditi contemplati dall'art. 3, e nella misura di 1/10 della somma riscossa, detratti i rimborsi per quote indebite e inesigibili. E' avocata allo Stato l'addizionale di 3/4 di centesimo spettante ai comuni per spese di distribuzione dell'imposta di ricchezza mobile.
[2]Le spese per le Commissioni di prima istanza restano a carico dei comuni.
Testo in vigore dal 25 giugno 1877 al 16 dicembre 2009
