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[1]A cominciare dall'anno 1879 sara' corrisposta ai comuni una parte dell'imposta incassata dallo Stato nell'anno precedente, tassativamente ai redditi contemplati dall'art. 3, e nella misura di 1/10 della somma riscossa, detratti i rimborsi per quote indebite e inesigibili. E' avocata allo Stato l'addizionale di 3/4 di centesimo spettante ai comuni per spese di distribuzione dell'imposta di ricchezza mobile.

[2]Le spese per le Commissioni di prima istanza restano a carico dei comuni.

Testo in vigore dal 25 giugno 1877 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1877-06-23;3903~art16 · fonte del testo

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