Art. 7 (Tariffe e condizioni)
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[1]C. - Convogli speciali.
[2]Art. 7.
[3]Pei convogli speciali sono applicabili le disposizioni dell'articolo 6 delle tariffe e condizioni dei trasporti.
Testo in vigore dal 27 aprile 1885 al 27 aprile 1885
