Art. 37 (Tariffe e condizioni)
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In quanto concerne i trasporti dei privati di munizioni da guerra, di polveri piriche, di preparati pirotecnici, di cotone fulminante, di pirossilo, e merci consimili, le disposizioni di cui sopra sono informate alle prescrizioni del regolamanto per l'esecuzione della legge di sicurezza pubblica e del regolamento per l'esecuzione della legge sull'abolizione della privativa sulle polveri.
Testo in vigore dal 9 febbraio 1902 al 9 febbraio 1902
