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Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 9 febbraio 1902 al 9 febbraio 1902. 1254 parole tolte, 22 parole aggiunte in 51 capoversi.

tolto: (Art. 64 delle tariffe e condizioni pei trasporti)

Tariffe e condizioni tolto: PEL TRASPORTO DI MERCI A PICCOLA VELOCITA' dagli scali marittimi e lacuali alle stazioni omonime e viceversa

tolto: 1° Scali marittimi di Genova, Savona e Venezia.

tolto: Pel trasporto fra gli scali, le fermate e le stazioni contigue e per le operazioni da eseguirsi negli scali stessi e' stabilita la seguente tariffa:

tolto: Parte di provvedimento in formato grafico

tolto: (Allegato pubblicato nella Raccolta Ufficiale- anno 1885 - Volume Settantacinquesimo)

tolto: I veicoli a due o a quattro ruote, come pure le locomotive, e carrozze ed i vagoni per ferrovia circolanti sulle proprie ruote si tassano a peso coi prezzi stabiliti per le merci in genere.

tolto: Per ogni feretro, il prezzo e' di lire 2.

Mostra gli altri 43 capoversi cambiati

tolto: Gli scali marittimi, ai quali s'intende applicabile la suddetta tariffa sono i seguenti:

tolto: Savona marittima - Venezia marittima - Fermate di Sampierdarena - San Benigno e Santa Limbania (Genova).

tolto: Da e per gli scali marittimi di Savona, San Benigno (fuori recinto), Ponte Spinola, 1ª e 2ª fermata e Santa Limbania, si accettano soltanto le spedizioni a piccola velocita' formanti il carico di un vagone.

tolto: Per la percorrenza sulle linee di ferrovia si applicano le tariffe ordinarie.

tolto: Le operazioni che l'Amministrazione si assume di eseguire e per le quali sono dovuti i prezzi sopraindicati sono:

tolto: A San Benigno (entro recinto), ed a Venezia marittima:

tolto: a) prendere a bordo, sopra coperta delle navi, sulle piatte ed altri natanti ormeggiati a detti scali nel molo, le merci in provenienza dal mare, caricarle direttamente sui vagoni ovvero depositarle, quando ne sia il caso, a terra o nei magazzini e caricarle poi sui vagoni; eseguirne la pesatura a terra e non a bordo; trasportarle alle altre stazioni o fermate dello stesso porto od allo scalo di terra, per poi farle proseguire a piccola velocita' per l'interno o per l'estero.

tolto: La presa a bordo sopra coperta ha luogo nei modi conformi alle consuetudini.

tolto: b) trasportare le merci provenienti a mezzo della ferrovia ed a piccola velocita', dallo scalo di terra alla stazione marittima, caricarle direttamente a bordo sopra coperta delle navi e sulle piatte od altri natanti ivi ormeggiati, ovvero depositarle a terra o nei magazzini per imbarcarle poi sopra coperta.

tolto: A San Benigno (fuori recinto), nella prima e seconda fermata ed a Santa Limbania:

tolto: a) eseguire la pesatura delle merci gia' caricate dal mittente sui vagoni e provenienti dal mare o dai magazzini privati o dalla dogana; trasportarle alle altre fermate o stazioni dello stesso porto od allo scalo di terra, per poi farle proseguire a piccola velocita' per l'interno o per l'estero;

tolto: b) trasportare le merci, provenienti a mezzo della ferrovia ed a piccole velocita', dallo scalo di terra alla stazione marittima od alle fermate.

tolto: Le merci caricate o scaricate sul ponte Spinola presso piazza Caricamento in Genova sono soggette alla sopratassa di centesimi 30 per tonnellata.

tolto: 2° Scalo di Como lago.

tolto: Lo scalo e' aperto esclusivamente pei trasporti delle merci a piccola velocita':

tolto: a) provenienti colla ferrovia da oltre Como San Giovanni e destinate a localita' del lago, da esportarsi con barche, barconi, ecc.;

tolto: b) consegnate allo scalo lacuale con barche, barconi, ecc., per essere trasportate colla ferrovia oltre la stazione di Como San Giovanni;

tolto: c) in servizio cumulativo colle Societa' riunite per la navigazione sul lago di Como.

tolto: L'Amministrazione s'incarica:

tolto: 1° di prendere dalle barche, dai barconi, dai piroscafi, ecc., che approdano alla stazione di Como lago, le merci, i veicoli ed i feretri; di caricarli sui vagoni, di effettuarne la pesatura e di trasportarli alla stazione di Como San Giovanni per farli proseguire.

tolto: 2° di trasportare dalla stazione di Como San Giovanni e quella di Como lago e di caricare sulle barche, sui barconi, piroscafi, ecc., approdati come sopra, le merci, i veicoli e feretri in provenienza da Como San Giovanni e destinati ad essere trasportati sul lago.

tolto: Sono applicabili ai trasporti da e per Como lago le tariffe in vigore per Como San Giovanni; il percorso fra le due nazioni sara' sempre computato separatamente per due chilometri.

tolto: Venendo concesso alle parti di prendere dalle barche, dai barconi, dai piroscafi, ecc. le merci e di caricarle sui vagoni, o viceversa, l'Amministrazione rimborsera' la quota di centesimi 50 per tonnellata.

tolto: Occorrendo in tali casi l'impiego della gru', sara' dall'Amministrazione riscossa la corrispondente tassa.

tolto: Le spedizioni che per una causa qualunque, indipendentemente dall'Amministrazione ferroviaria, avessero a sostare allo scalo lacuale, andranno soggette alla tassa di sosta stabilita all'articolo 117 delle tariffe e condizioni pei trasporti.

tolto: Lo scalo di Como lago e' ammesso a fruire delle tariffe generali, speciali e locali, cui e ammesso quello di Como San Giovanni.

tolto: Pero' il percorso fra Como lago e Como San Giovanni, e viceversa, da computarsi, come sopra e' detto in due chilometri sara' sempre da tassarsi separatamente ed in base alla tariffa generale speciale o locale applicata per quello da e per Como San Giovanni.

tolto: 3° Scalo lacuale di Arona.

tolto: SERVIZIO LOCALE.

tolto: L'Amministrazione s'incarica:

tolto: 1° di prendere le merci dalle barche, dai barconi, dai piroscafi, ecc., che approdano allo scalo di Arona e di caricarle sui vagoni per effettuarne la spedizione ad altra destinazione col mezzo della ferrovia;

tolto: 2° di trasportare le merci in arrivo allo scalo di Arona e destinate al lago dai vagoni alle barche, ai barconi, ai piroscafi, ecc.

tolto: Allorquando si tratta di merci da prendersi dai natanti per caricarle sui vagoni, e' obbligo delle parti di presentarle sull'orlo dei natanti stessi ed in prossimita' alle mura di approdo, e per le merci sciolte, di prestarsi eziandio alle operazioni necessarie perche' le merci stesse possano essere sollevate col mezzo della gru'.

tolto: Per le merci da scaricarsi dai vagoni nelle barche od altri natanti, il ricevimento avra' luogo colle stesse norme, rimanendo a carico delle parti lo slacciamento delle catene delle gru' ed in ogni caso, la stivatura e la miglior disposizione delle merci nelle barche, ecc.

tolto: Ferme le disposizioni dell'articolo 118 della tariffa per quanto riguarda l'uso delle grue ordinarie, i diritti di approdo e l'impiego delle grandi grue a vapore dello scalo di Arona solo regolati dal decreto n° 1115 del 3 ottobre 1865.

tolto: L'approdo allo scalo di Arona sara' accordato gratuitamente tutte le barche che provenendo dal Lago Maggiore, trasporteranno ad Arona per proseguire colla strada ferrata:

tolto: a) Merci della qualita' e del peso stabiliti dalla tariffa speciale locale n° 217 per le destinazioni fisse di Milano, Pavia, Piacenza o Cremona;

tolto: b) Merci della stessa qualita' e peso destinate a qualsiasi altra stazione della rete, purche' lontana da Arona piu' di cento chilometri.

tolto: Quante volte le dette barche fossero poi utilizzate pel trasporto al lago di altre merci arrivate colla ferrovia, in tal caso i diritti di approdo si esigeranno nella misura di centesimi 15 per tonnellata indivisibile di merce asportata.

tolto: Allorquando per effettuare lo scarico delle merci della qualita' e del peso stabiliti per godere del diritto di approdo gratuito si usassero le grandi grue esistenti nello scalo di Arona, sara' per l'impiego di tali meccanismi applicata del pari la tassa di soli centesimi 25 per tonnellata.

tolto: Per tutte le altre spedizioni, ad eccezione di quelle destinate a Milano oppure ad altre stazioni lontane da Arona piu' di cento chilometri, si continueranno ad esigere i diritti di approdo nella misura di mensili lire 3 a 12, a seconda della portata delle barche, ed i diritti per l'uso delle grandi grue nella misura di centesimi 50 per tonnellata, siccome e' stabilito dal precitato decreto reale.

tolto: Avvertenza generale.

tolto: Queste tariffe e condizioni saranno estese, a seconda dei casi, agli altri scali marittimi o lacuali che in seguito venissero aperti al pubblico servizioaggiunto: -art. 38 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1885-04-27;3048~tariffe-e-condizioni-art38 · fonte del testo

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