Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 febbraio 1902 al 9 febbraio 1902. Leggi il testo vigente →

[1]Merci di 4ª categoria

[2]Le Merci della 4ª categoria, cioe': cotone fulminante, pirossilo e materie consimili, devono essere spedite in bottiglie di vetro o vasi di terra della capacita' di non oltre mezzo chilogramma ciascuno, riposte in recipienti, imballati accuratamente entro casse di legno, colmando gli interstizi con segatura.

[3]Le spedizioni di tali sostanze non possono mai eccedere trenta chilogrammi di peso lordo e devono trasportarsi allo stato umido.

Testo in vigore dal 9 febbraio 1902 al 9 febbraio 1902

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 febbraio 1902

Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 1885 al 27 aprile 1885.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata senza cambiare le parole della norma.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1885-04-27;3048~tariffe-e-condizioni-art20 · fonte del testo

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