Art. 20 (Tariffe e condizioni)
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[1]Merci di 4ª categoria
[2]Le Merci della 4ª categoria, cioe': cotone fulminante, pirossilo e materie consimili, devono essere spedite in bottiglie di vetro o vasi di terra della capacita' di non oltre mezzo chilogramma ciascuno, riposte in recipienti, imballati accuratamente entro casse di legno, colmando gli interstizi con segatura.
[3]Le spedizioni di tali sostanze non possono mai eccedere trenta chilogrammi di peso lordo e devono trasportarsi allo stato umido.
Testo in vigore dal 27 aprile 1885 al 27 aprile 1885
