Art. 87 (Sub. Allegato II)
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[1]L'apertura all'esercizio di una linea o di un tronco di linea dovra' esser fatta dal concessionario nel giorno che gli verra' prefisso dal Governo, quando anche i lavori non si fossero interamente ultimati, purche' pero' dalla visita di ricognizione, eseguita dai delegati del Governo in contraddittorio dei rappresentanti del concessionario e del costruttore, risulti che la via e le stazioni si trovino in condizioni di sicuro e regolare esercizio.
[2]In ogni caso nel verbale di ricognizione dei tronchi saranno descritte le opere mancanti alla loro ultimazione in base ai progetti approvati, e saranno determinate le norme da osservarsi, affinche' il costruttore possa, anche durante l'esercizio, completare definitivamente le opere di costruzione ai termini del contratto.
[3]Il collaudo finale delle linee sara' fatto da una Commissione governativa, della quale fara' parte un delegato del concessionario.
[4]Trascorso un anno dal compimento delle opere, e fatto il collaudo finale e l'accettazione definitiva di consegna per parte del concessionario, cominciera' a di lui carico, come esercente, la integrale manutenzione della linea e la completa osservanza di tutti gli altri obblighi, a sensi del presente capitolato.
[5]Il concessionario dell'esercizio avra' facolta' di farsi rappresentare nelle commissioni del collaudo e di consegna delle linee costruite od esercitate da terzi, delle quali fosse invitato ad assumere lo esercizio alle condizioni del presente capitolato.
[6]Nel caso di ritardo ad assumere l'esercizio di cui nel presente articolo, il Governo ha facolta' di provvedervi a spese del concessionario.
Testo in vigore dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009
