Art. 74 (Sub. Allegato II)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1885
Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009. 99 parole tolte, 25 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Quando il prodotto lordo annuale di una nuova linea o di un tronco collegato colla rete, lungo non meno di 20 chilometri, raggiunga la somma di lire quindicimila (15,000) per chilometro di lunghezza virtuale, la linea o il tronco di linea sara' incorporata nella rete principale ed esercitata agli stessi patti e condizioni stabilite per questa, e cesseranno di avere effetto interamente le disposizioni degli articoli 70 e 73.
tolto: Il prodotto iniziale di cento milioni (100,000,000) di lire verra' aumentato in ragione di lire quindicimila (15,000) per ogni chilometro di lunghezza virtuale di strada incorporata.aggiunto: Sub. Allegato II-art. 74 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1885-04-27;3048~sub-allegato-ii-art74 · fonte del testo
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