Art. 73 (Sub. Allegato II)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1885
Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009. 192 parole tolte, 25 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: Il prodotto delle linee di cui ai precedenti articoli spettera' interamente allo Stato, dal quale il concessionario ricevera' in corrispettivo nelle spese d'esercizio, quando si tratti di linee o tronchi di linea collegati colla rete; lire 3,000 all'anno per chilometro di strada, piu', la meta' del prodotto lordo.
tolto: Pei tratti di linea aventi pendenze superiori al 10 per mille, si terra' conto della lunghezza virtuale calcolata ed applicata secondo le norme dell'allegato F.
tolto: Pero' nei tratti di linea aventi pendenze superiori al 15 per, mille, alle livellette comprese fra il 10 ed il 15 per mille, si applicheranno gli stessi coefficenti, come per quelle al disotto del 10 per mille.
tolto: Una somma eguale al 10 per cento del prodotto lordo annuale di queste linee sara' dallo Stato assegnata e ripartita nella misura:
tolto: di lire 200 per chilometro di linea al fondo per danni cagionati alla strada da forza maggiore;
tolto: Di lire 150 per chilometro di linea al fondo per la rinnovazione della parte metallica dell'armamento;
tolto: il mezzo per cento del prodotto lordo al fondo per il rinnovamento del materiale rotabile reso inservibile dall'uso;
tolto: il resto alla Cassa per gli aumenti patrimoniali.aggiunto: Sub. Allegato II-art. 73 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1885-04-27;3048~sub-allegato-ii-art73 · fonte del testo
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