Art. 7 (Sub. Allegato I)
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[1]Alle strade ferrate di concorrenza che congiungano due punti di linee appartenenti a due delle reti concesse in esercizio saranno applicabili le disposizioni del precedente articolo 6.
[2]Il diritto di prelazione rispetto ai terzi, ed ogni altro diritto derivante dal presente Capitolato, competeranno egualmente ai concessionari dell'esercizio delle due reti.
[3]Se entrambi i concessionari esperimentano i diritti predetti, o se entrambi rifiutano di esperirli, ed in mancanza, nel secondo caso, di un terzo che lo assuma, l'esercizio della linea sara' fatto da quello dei due concessionari, che verra' prescelto dal Governo nell'interesse generale.
Testo in vigore dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009
