Art. 66 (Sub. Allegato I)
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[1]Tutti i prodotti diretti ed indiretti provenienti dall'esercizio e dal possesso delle linee saranno riscossi dal concessionario.
[2]Sono considerati prodotti diretti i proventi dei trasporti dei viaggiatori e bagagli, valori, merci e bestiami, ed in genere tutti i proventi che derivano dalla applicazione delle tariffe.
[3]Per prodotti indiretti s'intendono gli altri proventi accessori dell'esercizio e del possesso della strada e sue pertinenze, quali sarebbero: tasse percepite per trasmissione di telegrammi per privati, taglio delle siepi, falciatura delle erbe sulle scarpe della strada e zone di terreno attinenti, affitto di terreni, di locali, esercizio di caffe', di vendite, banchi librari e pubblicita': magazzini od aree di deposito, canoni, pedaggio od altro, eccettuati solamente quelli che a termini dei vigenti regolamenti o di quegli altri che venissero in seguito approvati dal Governo, dovessero assegnarsi a casse od istituzioni speciali, ed eccettuati pure quelli che sono indicati dall'articolo seguente.
Testo in vigore dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009
