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[1]Tutti i prodotti diretti ed indiretti provenienti dall'esercizio e dal possesso delle linee saranno riscossi dal concessionario.

[2]Sono considerati prodotti diretti i proventi dei trasporti dei viaggiatori e bagagli, valori, merci e bestiami, ed in genere tutti i proventi che derivano dalla applicazione delle tariffe.

[3]Per prodotti indiretti s'intendono gli altri proventi accessori dell'esercizio e del possesso della strada e sue pertinenze, quali sarebbero: tasse percepite per trasmissione di telegrammi per privati, taglio delle siepi, falciatura delle erbe sulle scarpe della strada e zone di terreno attinenti, affitto di terreni, di locali, esercizio di caffe', di vendite, banchi librari e pubblicita': magazzini od aree di deposito, canoni, pedaggio od altro, eccettuati solamente quelli che a termini dei vigenti regolamenti o di quegli altri che venissero in seguito approvati dal Governo, dovessero assegnarsi a casse od istituzioni speciali, ed eccettuati pure quelli che sono indicati dall'articolo seguente.

Testo in vigore dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1885-04-27;3048~sub-allegato-i-art66 · fonte del testo

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