Art. 44 (Sub. Allegato I)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1885
Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009. 225 parole tolte, 25 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: E' in facolta' del Governo di modificare al disotto dei limiti massimi stabiliti dagli allegati D ed E, le tariffe dei trasporti, per agevolare l'esportazione dei prodotti nazionali ed i trasporti internazionali.
tolto: Qualora il Governo, valendosi di questa facolta', ordini l'applicazione di tariffe di trasporto inferiori alle tariffe degli allegati D ed E, il concessionario sara' obbligato ad attuarle nel termine che gli sara' prefisso. La sistemazione dei conti tra il Governo ed il concessionario sara' regolata nel modo seguente:
tolto: Si terra' conto separato dei prodotti ottenuti colla nuova tariffa ribassata e di quelli che per le stesse spedizioni si sarebbero ricavati conservando le tariffe che erano in vigore; la differenza o il maggior prodotto, che si sarebbe ottenuto applicando le tariffe anzidette, sara' dal Governo accreditato al concessionario, ma per gli effetti della comparticipazione di cui all'articolo 22 del contratto, sara' tale differenza computata in aggiunta ai prodotti lordi ottenuti nell'anno.
tolto: Qualunque variazione di tariffa che venga concordata fra il Governo ed il concessionario non dara' luogo a compensi a favore di quest'ultimo.
tolto: Se poi, attuate le tariffe, come sopra concordate, il Governo, prevalendosi della facolta' di cui nel primo comma, ordinasse l'applicazione di ulteriori ribassi di tariffa, il confronto per determinare il compenso dovuto al concessionario si fara' in base alla tariffa gia' concordata e sostituita a quelle degli allegati D ed E.aggiunto: Sub. Allegato I-art. 44 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1885-04-27;3048~sub-allegato-i-art44 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.