Art. 44 (Sub. Allegato I)
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[1]E' in facolta' del Governo di modificare al disotto dei limiti massimi stabiliti dagli allegati D ed E, le tariffe dei trasporti, per agevolare l'esportazione dei prodotti nazionali ed i trasporti internazionali.
[2]Qualora il Governo, valendosi di questa facolta', ordini l'applicazione di tariffe di trasporto inferiori alle tariffe degli allegati D ed E, il concessionario sara' obbligato ad attuarle nel termine che gli sara' prefisso. La sistemazione dei conti tra il Governo ed il concessionario sara' regolata nel modo seguente:
[3]Si terra' conto separato dei prodotti ottenuti colla nuova tariffa ribassata e di quelli che per le stesse spedizioni si sarebbero ricavati conservando le tariffe che erano in vigore; la differenza o il maggior prodotto, che si sarebbe ottenuto applicando le tariffe anzidette, sara' dal Governo accreditato al concessionario, ma per gli effetti della comparticipazione di cui all'articolo 22 del contratto, sara' tale differenza computata in aggiunta ai prodotti lordi ottenuti nell'anno.
[4]Qualunque variazione di tariffa che venga concordata fra il Governo ed il concessionario non dara' luogo a compensi a favore di quest'ultimo.
[5]Se poi, attuate le tariffe, come sopra concordate, il Governo, prevalendosi della facolta' di cui nel primo comma, ordinasse l'applicazione di ulteriori ribassi di tariffa, il confronto per determinare il compenso dovuto al concessionario si fara' in base alla tariffa gia' concordata e sostituita a quelle degli allegati D ed E.
Testo in vigore dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009
