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[1]Cavalli in vagone-scuderia.
[2]Il trasporto dei cavalli in vagone scuderia si effettua soltanto coi convogli a grande velocita' ai prezzi seguenti e coi termini di resa di cui all'articolo 58 § b;
[3]L'Amministrazione fornisce i vagoni-scuderia nei limiti consentiti dalle esigenze del servizio.
Testo in vigore dal 9 febbraio 1902 al 9 febbraio 1902
