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[1]Cavalli in vagone-scuderia.

[2]Il trasporto dei cavalli in vagone scuderia si effettua soltanto coi convogli a grande velocita' ai prezzi seguenti e coi termini di resa di cui all'articolo 58 § b;

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

[4](Allegato pubblicato nella Raccolta Ufficiale - anno 1885 - Volume Settantacinquesimo)

[5]L'Amministrazione fornisce i vagoni-scuderia nei limiti consentiti dalle esigenze del servizio.

Testo in vigore dal 27 aprile 1885 al 27 aprile 1885

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1885-04-27;3048~art81 · fonte del testo

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