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[1]Peso minimo tassabile.
[2]Il peso minimo tassabile a piccola velocita' e' fissato in cinquanta chilogrammi per ogni spedizione.
[3]Le spedizioni di peso inferiore a cinquanta chilogrammi e composte di merci diverse appartenenti a piu' classi, sono tassate per ciascuna classe in base al peso effettivo, arrotondato di dieci in dieci chilogrammi, aggiungendo al peso della merce che appartiene alla classe piu' elevata, la differenza di peso mancante per ottenere il minimo prescritto dei cinquanta chilogrammi.
[4]Trattandosi di merci voluminose, il prezzo si applica sul peso effettivo, aumentato della meta', salvo ad applicarlo sul peso minimo di cinquanta chilogrammi, quando il peso effettivo, aumentato della meta' risultasse inferiore.
Testo in vigore dal 27 aprile 1885 al 27 aprile 1885
