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[1]Determinazione e pagamento dei prezzi di trasporto.
[2]Nella determinazione dei prezzi complessivi di trasporto, il chilometro incominciato si calcola come compiuto.
[3]Il calcolo dei prezzi si fa sulle distanze reali.
[4]I trasporti a peso si tassano per frazioni indivisibili di dieci chilogrammi, salve le eccezioni stabilite nelle singole tariffe; quelli di numerario, valori ed oggetti preziosi si tassano per frazioni indivisibili di cinquecento lire.
[5]Nel prezzo complessivo di trasporto, la frazione inferiore a cinque centesimi di lira si calcola per cinque centesimi; in verun caso il detto prezzo puo' essere inferiore a quello minimo stabilito dalle singole tariffe.
[6]Il pagamento del prezzo di trasporto e degli altri importi accessori si fa in partenza od in arrivo.
[7]E' pero' sempre obbligatorio in partenza:
- a)pei viaggiatori, bagagli e feretri;
- b)pel bestiame, pei cani e per gli altri animali;
- c)per le merci facilmente infiammabili, esplodenti o pericolose, secondoche' e' stabilito nelle relative tariffe e condizioni di trasporto;
- d)per i campioni e per le merci di un valore intrinseco inferiore alle spese di trasporto;
- e)per le merci suscettibili durante il trasporto di diminuzione o perdita totale del loro valore per naturale deperimento;
- f)per le merci ed oggetti che si trasportano a rischio e pericolo dello speditore.
[8]Qualora all'atto della spedizione non si potesse determinare il prezzo complessivo del trasporto, la stazione di partenza puo' esigere il deposito di una somma che ne rappresenti l'importo approssimativo.
[9]Le tariffe speciali differenziali a seconda delle distanze si applicano in modo che per ciascuna zona di percorrenza si paghi la tassa graduale che le e' assegnata.
[10]L'applicazione delle tariffe speciali differenziali in servizio cumulativo nello Stato ha luogo senza distinzione di percorrenza sulle reti delle quali il Governo ha appaltato l'esercizio.
[11]Le tariffe speciali differenziali debbono sempre indicare la base chilometrica e la formula della sua applicazione.
Testo in vigore dal 9 febbraio 1902 al 9 febbraio 1902
