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[1]Fermate dei convogli sulla via.
[2]Allorche' un convoglio si ferma fuori di stazione, non e' permesso ai viaggiatori di scendere senza l'autorizzazione del personale di servizo e, appena scesi, devono scostarsi dalle rotaie per risalire sollecitamente in carrozza quando ne ricevono l'avviso.
Testo in vigore dal 9 febbraio 1902 al 9 febbraio 1902
