Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 aprile 1885 al 27 aprile 1885. Leggi il testo vigente →

[1]Fermate dei convogli sulla via.

[2]Allorche' un convoglio si ferma fuori di stazione, non e' permesso ai viaggiatori di scendere senza l'autorizzazione del personale di servizio e, appena scesi, devono scostarsi dalle rotaie per risalire sollecitamente in carrozza quando ne ricevono l'avviso.

Testo in vigore dal 27 aprile 1885 al 27 aprile 1885

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1885-04-27;3048~art41 · fonte del testo

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