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[1]Fermate dei convogli sulla via.
[2]Allorche' un convoglio si ferma fuori di stazione, non e' permesso ai viaggiatori di scendere senza l'autorizzazione del personale di servizio e, appena scesi, devono scostarsi dalle rotaie per risalire sollecitamente in carrozza quando ne ricevono l'avviso.
Testo in vigore dal 27 aprile 1885 al 27 aprile 1885
